Volontariato e P.A.: cambia il vento sul rimborso degli oneri assicurativi

Dopo il consolidarsi di un orientamento restrittivo da parte di numerose Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che avevano confermato l’illegittimità – anche dopo l’emanazione del Codice del Terzo settore – dell’accollo da parte dei Comuni degli oneri assicurativi a favore di singoli volontari che prestino servizio a titolo individuale, è stata chiamata a esprimersi sulla questione la Sezione delle autonomie.

Travolgendo gli orientamenti precedenti, la Sezione ha argomentato che non vi sono preclusioni a che le Amministrazioni locali, ove ricevano l’offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini disposti a collaborare con l’ente per fini di solidarietà sociale, possono avvalersi del loro servizio, purché tale coinvolgimento si basi sulla libera scelta del volontario e non determini l’instaurazione di vincoli di subordinazione. Infatti, l’art. 17, co. 2, d.lgs. n. 117/2017, prevede che i volontari svolgano attività in favore della comunità e del bene comune “anche” per il tramite di un ente del Terzo settore.

Pertanto, la deliberazione ha chiarito che gli enti locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, prevedendo la relativa copertura finanziaria negli ordinari strumenti di programmazione e di bilancio.

La Sezione  autonomie, però, ha posto alcune condizioni: l’adozione da parte dell’ente di un apposito regolamento e l’istituzione di un registro dei volontari, anche al fine di individuare i soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa.

(Corte dei conti, Sez. delle autonomie, deliberazione 24/11/2014 n. 26/SEZAUT/2017/QMIG)