Supplemento bagaglio a mano: i provvedimenti dell’AGCM contro Ryanair e Wizzair

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è recentemente espressa nell’ambito di due procedimenti diversi nei confronti di due compagnie aeree “lowcost” aventi, però, lo stesso thema decidendi.

Nello specifico, entrambe le compagnie hanno annunciato una modifica della propria policy bagagli, prevedendo che dal 1° novembre 2018 la loro tariffa standard avrebbe consentito di portare a bordo gratuitamente solo un bagaglio di dimensioni molto contenute (“borsa piccola”), mentre per il “bagaglio a mano grande” (trolley) sarebbe stato richiesto un supplemento.

Le valutazioni.

Secondo l’AGCM i comportamenti posti in essere dagli operatori, nella specie Ryanair e Wizzair, consistono in una pratica commerciale in violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b) e d), e 22 del Codice del consumo in quanto “la richiesta di un supplemento per il trasporto del bagaglio a mano grande fornisce ai consumatori una falsa rappresentazione del reale costo del biglietto aereo attraverso lo scorporo ex ante della tariffa standard di un onere non eventuale e prevedibile”.

Infatti:

– il trolley costituisce elemento essenziale e non eventuale del contratto di trasporto, sicché promuovere un’offerta di servizi di trasporto senza di esso equivale ad un’illustrazione incompleta del prezzo proposto.

– il principio della libertà tariffaria dei vettori trova un limite da un lato nella necessità di consentire al consumatore di conoscere, fin dal primo contatto, l’esborso effettivo finale evitando supplementi prevedibili e non evitabili; dall’altro nel rispetto minimo dei diritti dei passeggeri, nella specie, del diritto di trasportare i propri effetti personali a bordo, nei limiti di quanto consentito dallo spazio dell’aeromobile e dalle norme di sicurezza.

(AGCM, 31/10/2018, Provvedimenti PS11237-PS11272)