La terna dei subappaltatori

La SA esclude un’impresa perché risultata sia partecipante alla gara, sia subappaltatrice indicata nella terna di altra concorrente.

Ciò non garantirebbe l’indipendenza delle due offerte, considerate oggetto di collegamento anticompetitivo fra le imprese o comunque attribuibili a un unico centro decisionale, con conseguente necessità di esclusione ai sensi dell’art. 80. co. 5, lett m), del Nuovo Codice.

Il TAR non condivide la posizione della SA, accoglie il ricorso dell’impresa estromessa e annulla il provvedimento di esclusione, precisando che:

– il Nuovo codice non prevede il divieto per la concorrente di assumere anche il ruolo di subappaltatore di altro partecipante;

– tale divieto neanche si può ricavare dall’obbligo della terna, in quanto non è detto che il subappaltatore prescelto in fase di esecuzione sarà, poi, proprio colui che è stato anche concorrente alla medesima gara.

Quindi, è ammessa la duplice veste di concorrente e subappaltatore in terna di altro partecipante.

(TAR Piemonte, Sez. II, 8/03/2017, n. 328)