Il sopralluogo richiesto a pena di esclusione

In una gara per servizi di refezione scolastica era richiesto a pena di esclusione il sopralluogo ed era previsto che, in caso di consorzio, tale onere dovesse essere svolto da tutti i relativi membri.

Un consorzio stabile è stato escluso perché il sopralluogo non era stato svolto da tutte le sue società.

Il TAR Catania con sentenza non appellata e quindi definitiva ha messo un punto sulla questione, affermando che:

– una regola di gara che imponga l’obbligo del sopralluogo è nulla perché viola il principio di tassatività delle cause di esclusione;

– infatti il Nuovo codice, per i servizi e le forniture, non prevede assolutamente che il sopralluogo sia elemento essenziale delle offerte;

–  quindi, per il principio di massima partecipazione, un consorzio che non abbia svolto il sopralluogo o che non lo abbia svolto per mezzo di tutte le società membre non può essere legittimamente escluso.

Pertanto, a meno di gara molto complessa, le SA non possono pretendere il sopralluogo a pena di esclusione e né imporne modalità esecutive.

(TAR Sicilia Catania, Sez. III, 2/02/2017, n. 234)