SCIA e dichiarazione infedele: in quali casi occorre l’accertamento del falso con sentenza passata in giudicato?

Un’Amministrazione inibisce, ad oltre diciotto mesi dalla presentazione, una SCIA depositata da un esercizio commerciale  per l’ampliamento della superficie destinata ad attività di somministrazione, rilevando, tra l’altro, la falsa rappresentazione in ordine alla disponibilità dei relativi spazi (risultati, infatti, di proprietà condominiale).

Tra i motivi del ricorso presentato contro tale provvedimento, è stato eccepito che, decorsi i 18 mesi previsti dall’art. 21-nonies L.241/90, l’autotutela sarebbe possibile, in caso di “false attestazioni”, solo in presenza di accertamento penale passato in giudicato (in base al co. 2-bis del medesimo art. 21-nonies).

Il TAR Lazio ha rigettato tale censura, affermando che occorre distinguere la “infedele rappresentazione di fatti “dalla “falsa dichiarazione sostitutiva”: solo in quest’ultimo caso occorre che l’accertamento della falsità avvenga con sentenza passata in giudicato. Invece, in presenza di “falsa rappresentazione” il termine di 18 mesi decorre dal momento dell’accertamento della stessa.

Il principio enunciato dalla sentenza è di sicuro interesse, anche nel campo dell’edilizia, poiché, di fatto, rende più “elastico” il termine di 18 mesi previsto per l’autotutela, almeno nel caso di “falsa rappresentazione dei fatti”.

(TAR Lazio, Sez. II-ter, 22/9/2017, n. 9880)