Risoluzione casellario, ANAC modifica la prassi preesistente

L’ANAC modifica la prassi preesistente: con il Nuovo Codice, in caso di segnalazione da parte della SA per risoluzione contrattuale, l’Autorità annoterà automaticamente l’impresa nel Casellario.

Quindi, l’ANAC: 1) non instaurerà più il contraddittorio con la società prima di decidere, ma 2) si limiterà a comunicarle solo l’avvenuta annotazione.

Nulla però cambia per le imprese. Infatti, di seguito l’iter:

– una SA risolve il contratto e segnala il fatto all’ANAC;

– l’ANAC procede con l’annotazione;

– l’impresa impugna la risoluzione;

– nelle more del giudizio, indipendentemente dall’annotazione nel Casellario, l’impresa è comunque legittimata a partecipare alle successive gare;

– infatti, l’art. 80, co. 5, lett. c) prevede l’esclusione dalle gare solo in caso di precedente risoluzione definitiva (non contestata in giudizio o confermata in giudizio).

Quindi, salvo diverse richieste nelle regole di gara, per legge, anche in caso di Casellario, sino a che la risoluzione non sia eventualmente confermata in giudizio, l’impresa non può essere esclusa dalle successive gare, né deve rendere la relativa dichiarazione.

Comunicato Presidente ANAC 10 maggio 2017