Rimessione all’Adunanza Plenaria delle modalità di computo del fattore di correzione per la valutazione di anomalia

Una delle questioni interpretative di norme del Codice dei contratti pubblici ad oggi ancora irrisolta è quella – dai notevoli risvolti pratici – circa il computo del cd. “fattore di correzione” di cui all’art. 97, co. 2, lett. b).

Il secondo comma dell’art. 97 disciplina i metodi per il calcolo della soglia di anomalia per le gare in cui il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Alla lettera b) di tale comma troviamo il metodo c.d. del “taglio delle ali”, in base al quale la soglia è costituita dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20% rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore, tenuto conto che:

  • se la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari la media resta invariata;
  • se invece la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra (c.d. fattore di correzione).

Il dato testuale non chiarissimo della norma ha determinato un contrasto giurisprudenziale in merito alla questione se fra i “concorrenti ammessi” per il computo del cd. “fattore di correzione” dovessero essere fatti rientrare o meno anche i concorrenti le cui offerte fossero state escluse dal punto di vista aritmetico per il calcolo del c.d. taglio delle ali.

Un primo orientamento ritiene che nel computo del fattore di correzione debbano rientrare tutti i concorrenti ammessi, dunque anche quelli esclusi dalla media. Tale orientamento valorizza il fatto che la lettera della norma indica come necessario procedere al “taglio delle ali” per determinare la media aritmetica dei ribassi, ma non precisa alcunché quanto al calcolo della somma dei ribassi offerti, necessario ai fini del calcolo del fattore di correzione, ritenendo pertanto l’operazione di somma dei ribassi diversa dalla media aritmetica richiamata nella prima parte della previsione.

Un secondo orientamento non ritiene invece che il legislatore abbia inteso applicare il calcolo della media limitatamente ai ribassi ammessi dopo il taglio delle ali per poi successivamente calcolare, all’opposto, la somma dei ribassi prendendo in considerazione tutti i ribassi originali, anche se già esclusi.

Con ordinanza della Quinta Sezione, la questione è stata finalmente rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che si auspica farà un po’ di chiarezza su una disposizione dalla formulazione lessicale oggettivamente non felicissima.

Cons. St., sez. V, ord., 8/06/2018, n. 3472