Rigenerazione urbana nel Lazio: l’immediata applicabilità dell’art. 6 L.R. 7/2017

Come già segnalato in altro articolo , l’art. 6 della L.R. 7/2017, che consente interventi di ristrutturazione edilizia (ivi inclusi demolizione e ricostruzione con aumento di cubatura e cambi di destinazione d’uso) in deroga al PRG è norma di immediata applicabilità non assoggettata o subordinata all’esercizio di alcun potere comunale.

Nel dettaglio si era infatti osservato:

2.1 Immediata applicabilità e prevalenza sul PRG

L’articolo 6 è immediatamente applicabile, senza necessità di delibere comunali e, soprattutto, senza che all’Amministrazione sia riconosciuto alcun potere di escludere ambiti o particolari tipologie di intervento. Si tratta di una deroga al PRG imposta da una norma di legge sovraordinata (sulle implicazioni problematiche della norma rinvio ad un precedente articolo, relativo alla discussa questione dei “villini liberty” di Roma: https://legal-team.it/lart-6-della-l-r-lazio-n-72017-sulla-rigenerazione-urbana-e-la-demolizione-e-ricostruzione-dei-villini-a-roma-alcune-considerazioni-strettamente-giuridiche-sul-governo-della-rig/).

La prevalenza sulla pianificazione comunale – comunque chiara alla luce della disposizione di legge – è stata ribadita sia dalla DGR 867/17 sia in un passaggio del parere prot. 415987/2018 prima citato.

Ovviamente, la prevalenza sulle disposizioni di piano è limitata a quanto espressamente previsto e disciplinato dall’art. 6 e, quindi:

  • ammissibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia
  • possibilità di cambio d’uso, tra destinazioni ammesse dal PRG, “indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi”.

Al riguardo, si segnala, è intervenuta di recente anche la Regione Lazio che ha avuto modo di ribadire, con il parere 650137 del 6.8 u.s. ha ribadito il concetto rilevando che le previsioni premiali (su tutte il bonus volumetrico riconosciuto in caso di demo-ricostruzione) e quelle di semplificazione dei cambi di destinazione d’uso (bypassando eventuali modalità di attuazione indiretta previste dal PRG) previste dall’art. 6 della L.R. 7/2017 prevalgono su ogni diversa previsione delle NTA (essendo, appunto, norma derogatoria).

Nessun (legittimo) ostacolo può dunque sussistere (salvi i limiti posti dalla stessa L.R. 7/2017) agli interventi ex art. 6.