Pregressa risoluzione contrattuale ed esclusione dalla gara: dubbi di conformità al diritto UE dell’art. 80, co. 10-bis del Codice

L’art. 80, co. 10-bis, del Codice – a partire dallo “sblocca-cantieri” (l. 55/2019) – prevede  che:

(…) Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza

Nel nostro articolo Questioni, vecchie e nuove, sulle risoluzioni contrattuali alla luce dell’art. 80 del Codice avevamo sollevato dubbi di legittimità costituzionale ed eurounitaria di tale previsione.

In particolare, il co. 10-bis determina una evidente sperequazione tra chi decida (esercitando un diritto costituzionalmente tutelato) di contestare la risoluzione contrattuale e chi, invece, opti per prestare acquiescenza all’atto risolutivo.

Nel primo caso, la decorrenza del termine triennale inizierà a correre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, nel secondo caso dalla data della risoluzione contrattuale.

Infatti, avevamo notato che  il soggetto che presti acquiescenza al provvedimento/atto rilevante ai sensi del comma 5 (e, quindi, ammettendone l’applicazione alla ipotesi ex lett. c-ter), anche all’ipotesi di risoluzione contrattuale) vedrà esaurirsi l’effetto escludente nell’arco di tre anni; quello che, invece, opti per l’impugnativa giurisdizionale sarà soggetto alla misura espulsiva per un tempo pari alla “durata del giudizio + tre anni” . Sussistono serissimi dubbi di costituzionalità di una norma del genere, specie se riferita all’ipotesi qui in esame della risoluzione contrattuale (….). Dubbi, inoltre, anche circa la conformità al diritto eurounitario, posto che la Direttiva, all’art. 57, ancora espressamente la decorrenza del periodo di esclusione (nel caso di specie, rectius, “escludibilità”) al fatto e non ad una “decisione sul fatto”.

Si evidenzia al riguardo come il TAR Molise, Sez. I, 31.12.2019, n. 483, abbia segnalato un analogo dubbio, rilevando che, in base al nuovo co. 10-bis

(…) in caso di contestazione in giudizio del provvedimento amministrativo, il termine triennale decorre dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, ciò che vale indubbiamente ad aggravare la posizione del dichiarante che abbia inteso insorgere in giudizio, in termini che non appaiono compatibili con la prescrizione di chiusura di cui l’art. 57, co. 7, della direttiva 2014/24/UE, che, come si è detto, non consente di attribuire rilevanza all’illecito dopo tre anni dalla data del fatto, a prescindere dalla eventuale contestazione giudiziale del provvedimento amministrativo recante la relativa contestazione.

Nella vicenda decisa dal TAR di Campobasso non veniva in rilievo, ratione temporis, la nuova disposizione, ragion per cui il sospetto di non conformità alla Direttiva non ha dato luogo ad una rimessione alla CGUE; tuttavia, appare verosimile che in futuro la questione potrà essere sollevata (si osserva, peraltro, con spazio anche per una rimessione anche alla Corte Costituzionale oltre che alla CGUE).