Omesse dichiarazioni art. 80. Sanzioni ANAC.

Una impresa partecipa ad una gara, in qualità di mandataria dell’ATI, ed omette di presentare la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs n. 50/2016 (già art. 38 codice previgente) relativamente a una procuratrice speciale munita di ampia rappresentanza.

Oltre ad essere esclusa dalla gara, l’ANAC irroga all’impresa la sanzione economica di € 10.000,00 oltre all’interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto.

L’impresa insorge innanzi al TAR ritenendo illegittime le suddette sanzioni.

Il TAR accoglie il ricorso affermando che l’art. 38, comma 1-ter, d.lgs. n. 163/06 (ora art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016), fa espresso riferimento solo al caso di presentazione di “falsa dichiarazione o falsa documentazione” e non anche a quello di mera omissione di dichiarazione o documentazione.

Indi, escluso ogni automatismo tra esclusione, omissione e potere sanzionatorio di inibizione da parte dell’ANAC, deve ritenersi che in caso di omessa dichiarazione è legittima l’esclusione ma non la sanzione economica ed interdittiva poiché l’ipotesi di “falsa dichiarazione o falsa documentazione”, su cui si fonda il potere sanzionatorio dell’ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, del codice, non è equiparabile alla fattispecie “omissione di dichiarazione o documentazione”. Detta norma deve essere qualificata di stretta interpretazione e, dunque, non può trovare applicazione analogica.

(Tar Lazio Roma, Sez. I, 21/12/2017, n. 12572)