Omessa dichiarazione di sentenze penali di condanna: esclusione.

All’esito dello svolgimento della gara, Invitalia aggiudicava l’affidamento di lavori in favore di un RTI.

Tuttavia, l’aggiudicazione veniva poco dopo annullata poiché, secondo l’ANAC – parere di precontenzioso – una società componente del RTI “avrebbe dovuto dichiarare la sentenza definitiva di condanna a carico dell’attuale presidente del Consiglio di Sorveglianza per consentire alla Stazione appaltante di valutarne la rilevanza al fine dell’integrazione della causa di esclusione di cui all’articolo 80 co. 5, lett. C) del D.Lgs n. 50/2016 (…)”.

Ciò in relazione ad una sentenza penale di condanna per omicidio colposo pronunciata a carico dell’attuale presidente del Consiglio di Sorveglianza della società; di conseguenza, come si rileva nell’atto di autotutela (con richiamo alle c.d. Linee Guida ANAC n. 6), “l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1 [ndr comma 5], lett. f-bis) del Codice dei Contratti”.

Così il RTI ricorreva al TAR per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice.

In particolare, contestava:

– l’illegittimità delle Linee Guida ANAC n. 6 laddove impongono all’operatore di dichiarare “tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente”, accedendosi in tal modo alla c.d. teoria della omnicomprensività della dichiarazione che non troverebbe base normativa nella lettera della legge (neanche di quella euro-unitaria);

– nel caso specifico, nel bando e nel disciplinare di gara sarebbe “del tutto assente l’individuazione di un perimetro dichiarativo preciso” con riguardo ai “gravi illeciti professionali” di cui all’art. 80, norma che, peraltro, collegherebbe il concetto di illecito professionale a “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione”, tali da provocare “la risoluzione anticipata” ovvero “una condanna al risarcimento del danno o […] altre sanzioni”, mentre, nel caso di specie, la vicenda che ha visto coinvolta l’attuale Presidente del consiglio di sorveglianza della società ricorrente Coop. Archeologia si è verificata in occasione dell’esecuzione di un contratto di concessione di bene pubblico (riguardante la “messa a disposizione” di un’area comunale ai fini dell’organizzazione di una manifestazione aperta al pubblico”) e non avrebbe condotto ad alcuna “sanzione” di tipo contrattuale.

Il Collegio non condivide e rigetta il ricorso.

  1. L’omessa dichiarazione di precedenti sentenze di condanna, riportate da esponenti aziendali, costituisce legittima causa di esclusione dell’impresa da una gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c, f-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, trattandosi di dichiarazione reticente, in quanto non fornisce un quadro completo della situazione effettivamente esistente, la quale non consente il normale ed esauriente dispiegarsi del processo decisionale della stazione appaltante in merito alla sussistenza di eventuali gravi illeciti professionali.
  2. Pertanto, nel caso di specie, la decisione di escludere l’operatore non è legata alla mera esistenza del precedente penale, ma al fatto che lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato al fine di consentire all’amministrazione di verificare la gravità dei fatti, non potendo l’individuazione e la selezione delle condotte idonee ad incidere sulla moralità professionale essere rimesse alla valutazione dello stesso concorrente/ dichiarante.
  3. Secondo la giurisprudenza, i richiamati principi trovano applicazione anche laddove la SA non abbia espressamente previsto l’obbligo per i concorrenti di dichiarare tutte le condanne penali eventualmente riportate, rimettendo alla stessa stazione appaltante ogni valutazione circa la concreta incidenza di tali condanne (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 3980 del 2017).
  4. Non è predicabile l’attivazione del potere di soccorso istruttorio, visto che il comportamento dell’impresa dichiarante va qualificato come omissivo e, quindi, insuscettibile di un’integrazione consentita solo nei confronti di una dichiarazione esistente, ma incompleta.

(TAR Lazio Roma, Sez. III ter, 5/12/2018, n. 11826)