Occupazione lavoratori categorie protette: errore nella dichiarazione di partecipazione alla gara.

Un Comune provvede a indire una procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare il soggetto tenuto alla organizzazione dei tradizionali mercatini natalizi.

La seconda graduata, dopo un accesso agli atti relativi alla società aggiudicataria, presentava due istanze di annullamento in autotutela, ritenendo sussistenti plurimi profili di illegittimità.

Contestualmente la SA chiedeva chiarimenti all’aggiudicataria in relazione ad una dichiarazione dalla stessa resa in materia di occupazione di lavoratori disabili, dalla quale emergeva di non essere soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

La società, riscontrando la richiesta, chiariva che per un mero errore materiale era stata barrata la casella sbagliata e che doveva ritenersi corretta l’indicazione relativa all’organico di oltre 35 dipendenti dimostrando con documenti di essere in regola con gli obblighi in questione.

La SA così riscontrava negativamente le istanze di annullamento della seconda classificata dando atto della rettifica in ordine alla dichiarazione all’esistenza del requisito sostanziale di partecipazione alla selezione dell’aggiudicataria (occupazione di lavoratori disabili).

Innanzi al TAR, la seconda lamenta che sarebbe illegittima l’integrazione istruttoria consentita dalla SA perché trattandosi di lacuna relativa all’offerta non saprebbe questa superabile con il soccorso istruttorio.

Il Collegio non condivide e rigetta il ricorso.

1. Proprio in base all’avviso pubblico che regola la procedura in esame, la soddisfazione degli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999 – occupazione di lavoratori disabili – non integra un aspetto dell’offerta, ma un requisito generale di partecipazione alla procedura. Si tratta, pertanto, di un profilo che costituisce espressamente, in base all’art. 83, comma 9, del Codice, l’oggetto del soccorso istruttorio.

L’adempimento degli obblighi di assunzione di persone appartenenti a categorie protette non costituisce un profilo essenziale dell’offerta, perché non attiene al contenuto dell’offerta, ma concerne la titolarità dei requisiti generali di partecipazione alla procedura.

2. Né può parlarsi di dichiarazione falsa con riferimento a quella resa dall’aggiudicataria in sede di presentazione della domanda di partecipazione e poi rettificata all’esito delle richieste avanzate dall’amministrazione.

La falsità delle dichiarazioni è idonea, per lo meno in astratto, a riflettersi sulla legittima partecipazione alla gara quando vi è la sostanziale carenza di un requisito di partecipazione.

Qui, a seguito del soccorso istruttorio, la SA  ha accertato che l’aggiudicataria era in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 sin dal momento della presentazione della domanda, sicché, come immediatamente evidenziato dall’aggiudicataria in sede di gara, la non corretta compilazione del “modello DICH” era dipesa da un mero errore materiale, in forza del quale aveva dichiarato, erroneamente, “di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n. 68/99”.

Nella sostanza, tali obblighi risultavano pienamente adempiuti mediante l’assunzione di un numero di dipendenti appartenenti alle categorie protette coerente con l’organico aziendale.

(TAR Lombardia Milano, Sez. I, 7/09/2018, n. 2054)