Militari arruolati tra il 1981 e il 1983 hanno diritto al ricalcolo della pensione

La Corte dei Conti per la Puglia conferma la correttezza dell’applicazione della percentuale fissa del 44% della base pensionabile – sistema misto al personale militare che abbia maturato, al 31 dicembre 1995, non meno di 15 e non più di 20 anni di servizio utile a pensione, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973.

Il ricorrente – un ex appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio nel 2009, con anzianità di servizio utile al 31.12.1995 inferiore a 18 anni – si è visto riconoscere il diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo,  dell’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54 del d.P.R. 1092/1973, oltre alla corresponsione degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione monetaria.

La Corte dei Conti pugliese, infatti, ha chiarito che è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico l’applicazione dell’art. 54 citato nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31.12.1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni.

A questo link tutte le informazioni sul ricorso per il ricalcolo della pensione militare aliquota 44%.

(Corte dei Conti, Sez. Giur. Puglia, 29/05/2018, n. 446)