Mancata sottoscrizione della dichiarazione di subappalto e preventivi privi di giustificazioni

La seconda graduata in una gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento di lavori di recupero e riqualificazione di alcuni edifici ricorre al TAR per chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della prima classificata.

Ritiene, infatti, che il procedimento di verifica dell’anomalia sia illegittimo in considerazione del fatto che l’aggiudicataria avrebbe prodotto, nell’ambito della propria documentazione amministrativa, una “dichiarazione di subappalto” ove dichiarava di voler concedere in subappalto nei limiti di legge tutte le opere rientranti nelle categorie OG2, OS6, OS7, OS3, OS28 e OS30 – priva però di timbro e sottoscrizione del legale rappresentante dell’Impresa.

Il TAR accoglie il ricorso evidenziando altresì che la vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, poiché la mancanza di sottoscrizione di una dichiarazione di subappalto ne determina la nullità e, quindi, non è ammissibile l’aggiudicazione disposta in favore di un soggetto sprovvisto dei necessari requisiti di qualificazione per partecipare alla gara, al quale dovrebbe pertanto consentirsi la possibilità non soltanto di dimostrare, ma addirittura di acquisire, ai fini dell’esecuzione dei lavori, i requisiti medesimi a procedura conclusa.

La decisione viene portata all’attenzione del Consiglio di Stato. L’appellante (aggiudicataria dell’appalto) evidenzia che il TAR avrebbe accolto il ricorso per un motivo non dedotto dalla ricorrente (seconda graduata) (n.b. : in primo grado si era agito per la revoca dell’aggiudicazione e non per l’esclusione).

Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, difatti la ricorrente in primo grado non ha agito per l’esclusione dell’aggiudicataria per mancanza di idonea qualificazione, ma ha lamentato invece che, essendo la dichiarazione di subappalto priva di sottoscrizione, i preventivi prodotti dai subappaltatori non potevano essere utilizzati al fine di giustificare il ribasso offerto.

Quest’ultima censura è rilevante e sulla scorta di questa il Consiglio di Stato respinge l’appello.

In linea di massima deve ammettersi, infatti, che nelle procedure ad evidenza pubblica il concorrente possa giustificare il ribasso proposto facendo riferimento ai preventivi o alle offerte a lui rivolte dagli operatori economici ai quali abbia deciso di subappaltare (entro i limiti di legge) una o più lavorazioni.

Ma vi è una condizione: le proposte dei subappaltatori devono essere a loro volta corredate da giustificazioni, poiché in caso contrario non vi sarebbe alcuna garanzia in ordine alla congruità dei prezzi da costoro praticati e si sottrarrebbe una parte della prestazione (quella subappaltata) al vaglio di sostenibilità da parte della stazione appaltante.

Come affermato dai giudici: “Il subappalto non può essere invocato di per sé solo quale elemento di giustificazione dell’offerta sospetta di anomalia, poiché tale modus operandi si tradurrebbe in un sostanziale trasferimento dell’anomalia sul subappaltatore”.

(Cons. St., Sez. V, 25/07/2018, n. 4537)