Malfunzionamento piattaforma elettronica: legittima la rimessione in termini?

Una SA pubblicava su piattaforma telematica un bando di gara riguardante una procedura per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici, da aggiudicarsi mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 60 e 95 Codice.

La lex specialis di gara specificava tassativamente termini e modalità di partecipazione indicando in particolare l’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, da effettuarsi interamente attraverso l’apposito sistema informatico all’uopo predisposto.

La partecipante intraprendeva la procedura per il deposito della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, rispettando pedissequamente le istruzioni riportate sul portale riguardo le modalità di inserimento dei dati richiesti e di caricamento della documentazione.

Sennonché accadeva che l’impresa, in sede di controllo, riscontrava che tra i documenti caricati ne risultavano tre che non erano stati salvati dal sistema, a causa dei continui blocchi/rallentamenti evidenziatisi nel corso del caricamento; per tale ragione, la ricorrente era costretta a caricare nuovamente, in prossimità della scadenza indicata negli atti di gara, i documenti non caricati dal sistema e a firmare digitalmente la documentazione.

Ancora una volta, però, i malfunzionamenti del portale non consentivano il corretto upload della documentazione richiesta tanto che l’impresa era costretta a caricare per la terza volta la documentazione, senza però riuscirci in virtù del fatto che era nel frattempo scaduto il termine indicato negli atti di gara.

A fronte del diniego della rimessione in termini opposto dalla S.A., l’impresa adiva dunque il TAR lamentando l’illegittimità di tale provvedimento, in ragione del fatto che quest’ultima aveva provveduto al caricamento della documentazione già il giorno antecedente la scadenza proprio per evitare i rischi connessi alla procedura di inserimento.

Il Collegio tuttavia rigettava il ricorso, evidenziando che norma di rilievo è l’art. 12 della lex specialis – che pone ad esclusivo rischio della partecipante gli eventuali malfunzionamenti della piattaforma digitale – e concludendo che il malfunzionamento lamentato è “di natura accidentale e temporanea” i cui effetti “sono disciplinati dall’art. 12 del disciplinare di gara, come sopra riportato, con la conseguenza che, non avendo parte ricorrente impugnato tale disposizione, il rischio del malfunzionamento è da considerarsi ad esclusivo carico di parte ricorrente”.

(TAR Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 13/5/2019 n. 427)