L’ultima sentenza sulla clausola sociale in attesa delle Linee Guida ANAC

Una stazione appaltante ospedaliera indice una gara per il servizio di pulizie, imponendo al futuro aggiudicatario di assumere tutti i 153 dipendenti dedicati dal gestore uscente all’esecuzione del contratto scaduto (di cui 2 dirigenti Quadro con funzioni solo amministrative).

Un RTI dichiara, in offerta, di assumere solo i 151 dipendenti con ruoli operativi (non i Quadro) e viene escluso dalla gara. Il concorrente impugna l’esclusione e il Consiglio di Stato precisa che:

– l’art. 50 del Codice consente l’introduzione di clausole sociali, che, però, devono bilanciare la tutela del lavoro con i principi di libertà di impresa (art. 41 Cost.), proporzionalità e ragionevolezza;

– dunque, l’obbligo di integrare i dipendenti del gestore uscente va calibrato con le effettive esigenze 1) esecutive dello specifico contratto aggiudicando e 2) manageriali dell’impresa futura aggiudicataria;

Pertanto, è illegittima una clausola che, come nella specie, impone, in modo indiscriminato, di assumere tutti i dipendenti dedicati dal gestore uscente all’esecuzione del precedente appalto.

(Cons. St., 8/06/2018, n. 3471)