L’immediata impugnazione del bando di gara

La vicenda da cui trae origine la decisione TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 24 luglio 2017, n. 1666 vede un’impresa partecipare ad una gara e aggiudicarsi il relativo contratto.

Tuttavia, successivamente all’aggiudicazione, dopo aver avviato, in via anticipata, l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante ha disposto la risoluzione del contratto, poiché l’impresa affidataria aveva opposto il proprio rifiuto alla stipula, in ragione dell’asserita eccessiva onerosità di alcune previsioni, pur espressamente previste dal capitolato.

Tale atto, dall’aggiudicataria qualificato come esercizio dei poteri di autotutela (in particolare avente ad oggetto  il  provvedimento di aggiudicazione), è stato impugnato, deducendo l’illegittimità di quanto previsto dalla lex specialis in ordine agli oneri previsti a carico dell’affidatario del contratto.

Ad avviso del TAR il ricorso è inammissibile sotto due punti di vista.

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