Le norme della Sardegna su albo dei commissari e qualificazione delle stazioni appaltanti sono incostituzionali

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme della legge regionale della Regione Sardegna sui contratti pubblici (l.r. 13 marzo 2018, n. 8), impugnate dal Governo, che le riteneva riconducibili non alla materia dei lavori pubblici di esclusivo interesse regionale – di competenza primaria della Regione Sardegna ai sensi del suo Statuto – ma alla tutela della concorrenza e all’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata, in primo luogo, la questione relativa all’istituzione di un albo regionale dei commissari di gara. Il Codice dei contratti pubblici, infatti, ha operato una scelta espressa di sottrarre la nomina dei commissari di gara alle stazioni appaltanti, prevedendo l’istituzione e la gestione, a cura dell’ANAC, di un unico albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 18. Pertanto, la disposizione regionale sul punto, pur incidendo sull’organizzazione amministrativa, deve essere ricondotta alle competenze esclusive statali della tutela della concorrenza e dell’ordine pubblico, esercitate con l’art. 78 del Codice dei contratti pubblici.

Una seconda previsione della legge regionale sarda che è stata dichiarata incostituzionale prevedeva l’emanazione a livello regionale di linee guida volte a disciplinare aspetti significativi della procedura ad evidenza pubblica e della fase negoziale ed esecutiva. La Corte costituzionale ha ritenuto tale previsione in contrasto con la disposizione del Codice che affida all’ANAC la regolazione dei medesimi aspetti, disposizione a sua volta esplicazione della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile.

Infine, l’ultima questione di legittimità costituzionale ritenuta fondata riguardava l’istituzione di un sistema  regionale di qualificazione delle stazioni appaltanti. La Corte costituzionale ha infatti chiarito che il Legislatore nazionale ha optato per una scelta decisa a favore della riduzione del numero delle stazioni appaltanti nonché della loro professionalizzazione, anche al fine di favorire la concorrenza, la professionalizzazione e la specializzazione delle stazioni appaltanti e di agevolare l’ANAC nella prevenzione di fenomeni corruttivi, mediante la riduzione del novero dei soggetti da controllare. Per tali ragioni, il sistema di qualificazione, dunque, anche se incide sull’organizzazione, secondo la Corte costituzionale va inquadrato in un ambito materiale caratterizzato dal concorso delle competenze statali esclusive della tutela della concorrenza, dell’ordine pubblico, e di quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica. La disposizione censurata, dunque, introducendo un sistema di qualificazione affidato alla Giunta regionale, parallelo e distinto rispetto a quello nazionale, pur incidendo sull’organizzazione amministrativa, deve essere ricondotta alle competenze esclusive statali della tutela della concorrenza e dell’ordine pubblico.

Corte costituzionale, 9/07/2019, n. 166