Le espressioni ambigue nell’offerta possono portare all’esclusione?

Un RTI partecipa a una gara di appalto per l’individuazione dei fornitori dei servizi di contact center in outsourcing alle P.A. ma viene esclusa in quanto nell’offerta era riportata una clausola di dubbia interpretazione, con il risultato di rendere quest’ultima indeterminata e condizionata.

Il concorrente aveva inserito nell’offerta l’espressione “si riserva il diritto di aggiornare o sostituire”, di fatto sottoponendo a “riserva” le condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico di Appalto che prevedevano un “obbligo” per il fornitore di aggiornare il sistema in corso di esecuzione.

Il TAR ritiene corretto l’operato della SA confermando la legittimità del provvedimento di esclusione.

Ad avviso del Collegio, e di una giurisprudenza pressoché unanime, nelle gare d’appalto le offerte devono essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte.

L’offerta così formulata, dunque, attribuirebbe all’offerente il diritto di sostituire a propria discrezione la tecnologia proposta, subordinando così il proprio impegno contrattuale a uno schema diverso rispetto a quello prestabilito dalla SA.

La riserva di aggiornare o sostituire la tecnologia offerta, in funzione delle evoluzioni tecnologiche e di mercato, non può quindi ritenersi ricompresa nel concetto di manutenzione evolutiva previsto dal Capitolato tecnico ma implica, invece, l’attribuzione al concorrente della facoltà unilaterale di sostituire la predetta tecnologia, in assenza di qualsiasi previsione in tale senso nella lex specialis.

(TAR Lazio Roma, Sez. II, 3/07/2018, n. 7361)