La responsabilità precontrattuale da “contatto sociale qualificato” della P.A.

Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 12 luglio 2016, n. 14188, la giurisprudenza torna ad affrontare il tema dibattuto della ravvisabilità di una responsabilità contrattuale in assenza di un atto negoziale dal quale scaturiscano specifici obblighi di prestazione a carico delle parti, qualora tra le stesse sia configurabile una relazione da “contatto sociale qualificato”.

La questione, che muove dalla richiesta di risarcimento danni subiti da una società per mancata approvazione, ai sensi dell’art. 19 R.d. 18.11.1923, n. 2440 del contratto di appalto di servizi stipulato inter partes, non ha portata marginale atteso che la qualificazione della responsabilità per violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte della P.A. come responsabilità contrattuale incide in maniera determinante sul tema della prescrizione oltre che sull’intero regime probatorio.

Nel caso concreto, una società conveniva in giudizio il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e la Scuola allievi Carabinieri di Roma, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per la mancata approvazione ministeriale del contratto di appalto stipulato. Il Tribunale adito rigettava la domanda dichiarando l’estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2947 c.c. ritenendo applicabile alla fattispecie la normativa in tema di responsabilità aquiliana. La decisione veniva condivisa dai Giudici di appello.

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