La responsabilità medica: modifiche della Legge Gelli-Bianco

Il legislatore con l’art 7 della nuova Legge 8 Marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) sulla responsabilità sanitaria, ha abrogato il primo comma dell’art. 3 della precedente Legge Balduzzi (L. 201/2012), introducendo un vero e proprio “doppio binario” di responsabilità:

  • La responsabilità civilistica delle strutture sanitarie (pubbliche o private) nei confronti del paziente sarà sempre di natura contrattuale;
  • La responsabilità civilistica degli esercenti la professione sanitaria (ancorché non dipendenti di una struttura sanitaria) nei confronti del paziente sarà sempre di natura extracontrattuale, salvo l’ipotesi in cui l’esercente la professione sanitaria abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Se a ciò aggiungiamo la considerazione che le domande di rivalsa ex art. 9 della L. 24/2017, prevedono che l’esercente la professione sanitaria risponde solo in caso di “dolo o colpa grave”, ben si potrà configurare un “triplo binario” di responsabilità:

  • Responsabilità contrattuale per le strutture (nonché esercenti la professione sanitaria che abbiano assunto un’obbligazione contrattuale con il paziente);
  • Responsabilità extracontrattuale per esercenti la professione sanitaria, ex art. 2043 c.c., senza alcun limite di dolo o colpa grave nei confronti del paziente.
  • Responsabilità extracontrattuale per esercenti la professione sanitaria ma con il limite del dolo o della colpa grave nei confronti delle strutture o delle imprese di assicurazione che agiscano in rivalsa nei loro confronti.