La gestione in forma centralizzata di un servizio è una motivazione sufficiente per non suddividere in lotti?

La necessità di gestire un servizio in forma centralizzata non costituisce di per sé una motivazione sufficiente per l’affidamento in un unico lotto di un servizio che debba essere svolto in più sedi sparse sul territorio nazionale.

Infatti, il Codice dei contratti prevede, in via di principio, che le stazioni appaltanti suddividano gli appalti in lotti funzionali (parti individuate in modo tale che ciascuna sia funzionale, fruibile e fattibile indipendentemente dalle altre) o prestazionali (parti definite su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni o in conformità alle diverse fasi successive del progetto). La divisione in lotti è una misura pro-concorrenziale volta a  favorire il più possibile l’accesso alle gare pubbliche delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

Pertanto, il Codice dei contratti prevede che le stazioni appaltanti debbano adeguatamente motivare – negli atti di indizione della procedura – la mancata suddivisione dell’appalto in lotti (art. 51, co. 1). La giurisprudenza ha chiarito che la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall’ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico, oltre che ai consueti canoni di proporzionalità e di ragionevolezza.

Una recente sentenza del TAR Lazio – relativa all’affidamento del servizio di vigilanza presso alcuni siti ENAV – non ha ritenuto sufficiente la motivazione addotta dalla stazione appaltante per la decisione di procedere con l’affidamento di un unico lotto, nonostante il servizio dovesse essere svolto in più sedi sparse sul territorio nazionale, motivazione che si basava sul modello organizzativo unitario e centralizzato di gestione integrata della sicurezza adottato dalla stazione appaltante.

Il TAR ha sottolineato, infatti, che la necessità di gestire il servizio in forma accentrata non sarebbe indissolubilmente legata alla selezione di una sola impresa ma si presterebbe anche all’aggiudicazione a più operatori economici cui poi fosse imposto di coordinarsi. La motivazione della stazione appaltante, quindi, per risultare legittima, avrebbe dunque dovuto esprimersi anche in relazione a tale possibilità, eventualmente argomentandone l’impraticabilità.

(TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16/03/2018, n. 3002)