In attesa del Registro unico del Terzo settore, un’APS non iscritta nei registri vigenti può partecipare ad una gara d’appalto?

In attesa dell’operatività del Registro unico del Terzo settore (RUNTS), istituito dal nuovo Codice del Terzo settore, l’iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale (APS) non è obbligatoria per partecipare a una gara di appalto, a meno che la procedura non sia riservata esclusivamente alle APS.

Infatti, l’iscrizione nei registri regionali attualmente vigenti –oltre a quello delle APS, ad esempio, quello delle organizzazioni di volontariato (ODV) – non è di per sé obbligatoria, ma rileva tutt’al più come condizione necessaria per usufruire di alcuni benefici previsti dalla legge, fra cui quelli fiscali.

Come precisato di recente dal Consiglio di Stato, nel caso di una gara aperta a tutti gli operatori economici di settore e, pertanto, non regolata dalla normativa speciale e sino all’attuazione del RUNTS,  l’iscrizione nei  registri vigenti è necessaria solo per la stipula di convenzioni tra enti pubblici ed APS o ODV in seguito a procedure comparative a queste esclusivamente riservate e non per la partecipazione a qualsivoglia gara per l’affidamento di commesse pubbliche.

(Cons. St., Sez. V, 27/6/18, n. 3974)