Il RUP può essere anche Presidente della Commissione?

IL CASO.

la Gara: una procedura aperta per la raccolta di rifiuti. La stazione appaltante: un Comune. L’aggiudicazione definitiva è stata impugnata dal secondo graduato. Il motivo del ricorso: eccepita illegittimità della nomina del RUP a Presidente, anche, della commissione.

LE OSSERVAZIONI, IN GENERALE, DEL TAR.

L’art. 77, co. 4, del nuovo codice non prevede un divieto assoluto in tal senso, ma stabilisce che l’eventuale incompatibilità vada valutata caso per caso. Quindi, una stazione appaltante può far coincidere le due funzioni purché 1) il RUP non abbia avuto un ruolo sostanziale nella redazione degli atti di gara e 2) tali circostanze siano motivate nell’atto di nomina della commissione. In sostanza, se non comporta un realistico pericolo di “annacquamento” delle valutazioni della commissione, la coincidenza delle due nomine è legittima.

LE OSSERVAZIONI DEL TAR SUL CASO.

Nella specie, il Comune non aveva fornito alcuna motivazione in alcuno degli atti di gara. Peraltro, il RUP aveva redatto il capitolato speciale di appalto e partecipato agli atti preliminari alla determina a contrarre. Pertanto, il ruolo, anche, di Presidente non poteva condurre ad escludere il sorgere di possibili favoritismi nelle valutazioni delle offerte. Sicché, la procedura è stata annullata.

(TAR Calabria Catanzaro, 4/04/2018, n. 815)