I nuovi sistemi di mobilità intelligente: la responsabilità del produttore.

Ruolo di primo piano nel nuovo sistema di responsabilità da circolazione stradale, a seguito di immissione sul mercato dei nuovi veicoli a guida totalmente automatica, è assunto dal produttore (oltre che dal proprietario).

È evidente infatti che il rischio di sinistri  causati da malfunzionamento del software di guida automatica non può che ricadere su chi ha prodotto e immesso nel mercato il bene.

Occorre dunque domandarsi se l’attuale sistema della responsabilità da prodotto difettoso possa tutelare in modo adeguato il soggetto danneggiato a causa di un difetto del veicolo a guida automatica.

Come è noto la responsabilità da prodotto trova la sua fonte nella Dir. 85/374/Cee, recepita attraverso il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, poi confluito del D.Lgs 6 settembre 2005 n 206 (c.d. codice del consumo), agli artt. 114 e ss., secondo cui il presupposto per il sorgere di tale responsabilità è l’esistenza di un difetto nel prodotto messo in commercio[1].

La responsabilità da prodotto ha dunque natura presunta (e non oggettiva), poiché presuppone la dimostrazione dell’esistenza di un difetto nel prodotto, pur prescindendo dall’accertamento della colpevolezza del produttore (in quanto, una volta che sia stata accertata l’esistenza, il difetto è imputato al produttore oggettivamente ex art. 114 c. cons.). Incombe pertanto sul danneggiato, ex art. 120 c. cons., la prova del difetto, del danno e del nesso causale tra difetto e danno. Una volta fornita tale prova, spetta al produttore, ex art. 118 c. cons., la prova liberatoria[2].

Il tema del riparto dell’onere probatorio circa la responsabilità da prodotto difettoso [3] ha causato, e causa, molti contrasti in giurisprudenza. Allo scopo di garantire un’adeguata tutela al consumatore, in quanto soggetto più debole, pare preferibile l’indirizzo giurisprudenziale che valorizzi una lettura orientata a favore del consumatore. Tuttavia per evitare un eccessivo squilibrio che porterebbe sproporzionati svantaggi per il produttore, il Giudice deve utilizzare come parametro di riferimento gli standard internazionali valevoli per quel tipo di bene, e, dunque, imputare una responsabilità al produttore ogni qualvolta il prodotto non rispetti tali standard e viceversa, sarà esente da responsabilità se dimostra di averli rispettati.

[1] V. art. 6 Dir. 85/374/Cee

[2] Cass. 20 novembre 2018, n. 29828, Cass. 28 settembre 2018, n. 23477, Cass. 15851/2015, Cass.6007/2017.

[3] Cfr. G.F. Simonini, La responsabilità da prodotto e l’interpretazione conforme al diritto comunitario, in Contr. E impr., 2013, 1, 220 ss