Gare per la concessione di beni demaniali e obbligo di indicare costi della manodopera e oneri di sicurezza.

La recente sentenza del TAR Lazio, Sez.II-bis, 22.5.2018, n. 5686, ha affrontato il tema della sussistenza, o meno, in una gara per l’affidamento di una concessione di un bene demaniale (uno stabilimento balneare di proprietà comunale), dell’obbligo di indicare costi della manodopera e oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 95 del Codice.

Ebbene, secondo il TAR in tali procedure i partecipanti – salvo che la lex specialis non preveda l’obbligo in maniera espressa – non sono tenuti a indicare tali voci.

A tale conclusione il TAR perviene facendo riferimento all’art. 4 del Codice, in base al quale, per l’affidamento dei contratti attivi non occorre il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dal d.lgs. n. 50/2016, essendo sufficiente il “rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.

Sicché, osserva la sentenza, salvo che la lex specialis non contenga un richiamo espresso all’art. 95 del Codice, in tali gare non sussiste l’obbligo di dichiarare costi della manodopera e oneri di sicurezza.

In tal senso, inoltre, rileva sempre il TAR Lazio, milita anche l’art. 164, co. 2, del Codice, in base al quale “alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione“.

Tale passaggio della decisione è, in vero, quello meno approfondito e più problematico giacché tra le norme richiamate per il tramite del rinvio ex art. 164 del Codice vi è anche l’art. 95 e, quindi, il suo comma 10, concernente, appunto costi della manodopera ed oneri di sicurezza. Tuttavia, il TAR – sia pur senza un particolare sforzo argomentativo – sembra ritenere che tale specifico obbligo sia da considerare come “non compatibile”.

Inoltre, a monte, pare anche discutibile (o, quantomeno, da approfondire) la possibilità di inquadrare la concessione di beni demaniali per finalità turistico-ricreative nell’alveo delle concessioni di servizi, atteso che, secondo alcune decisioni la concessione demaniale marittima può configurare una  concessione di servizi solo quando l’utilizzo del bene demaniale si estrinsechi  anche nell’esercizio di un servizio pubblico. Il che, nel caso delle concessioni turistico-ricreative, costituisce che meriterebbe un attento approfondimento.

Il tema è senz’altro ampio e non si intende affrontarlo esaustivamente in questa sede, se non per rilevare come la decisione, sul punto, appaia non sufficientemente motivata.

Attendiamo, quindi, i prossimi sviluppi giurisprudenziali, considerato che la “materia del contendere” non mancherà (la “gara”, nell’affidamento delle concessioni demaniali turistico-ricreative è ormai la regola e, quindi, sempre più sorgeranno contenziosi su tali procedure, la cui disciplina specifica resta, tuttavia, dubbia),