Esclusione dalla gara per mancata sottoscrizione del curriculum vitae: la ratio della previsione della firma.

La società ricorrente impugna gli atti di gara relativi all’aggiudicazione di una procedura ristretta avente ad oggetto “l’affidamento della manutenzione ordinaria programmata, assistenza tecnica, pronto intervento e presidio, nonché dei lavori di riparazione dei guasti degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, idrici e del gas installati […]” per l’illegittimità derivante dall’esame del curriculum vitae del tecnico responsabile della manutenzione, nonostante questo non fosse stato firmato, venendo, al contrario, vagliato il curriculum firmato relativo ad altra procedura in corso.

In particolare, la ricorrente lamenta che il documento di identità, che accompagna il curriculum vitae del tecnico de quo, è stato depositato solo in un secondo momento, insieme al curriculum firmato.

Il Collegio ritiene il ricorso fondato – e lo accoglie – con particolare riferimento alla firma del curriculum.

Difatti, nell’ambito dell’offerta tecnica, per quanto riguarda il criterio di valutazione, l’Allegato “Scheda offerta tecnica” prevedeva che la richiesta “Esperienza lavorativa in attività analoghe in siti con particolari restrizioni di security” dovesse essere dimostrata allegando il curriculum.

Più precisamente, l’ulteriore Allegato riportante i “criteri di valutazione offerta tecnica”, nella “tabella dei requisiti” – a sua volta riportante le “precisazioni per l’attribuzione dei punteggi” – specificava che non fosse richiesto che il responsabile della manutenzione fosse già alle dipendenze dell’azienda al momento della presentazione dell’offerta, essendo sufficiente che il relativo curriculum, allegato all’offerta tecnica, venisse sottoscritto personalmente dallo stesso.

Dalle citate previsioni di gara risultava, quindi, che il curriculum vitae, in quanto necessario a comprovare la sussistenza del profilo professionale richiesto, dovesse intendersi quale documento integrante l’offerta tecnica, potendo implicare l’assegnazione da 0 a 7 punti.

D’altra parte, la stessa commissione giudicatrice – nel verbale della seduta riservata di esame offerte tecniche – escludeva una delle imprese concorrenti per non aver validamente compilato le “Schede di offerta tecnica” proprio con riferimento all’indicazione del nominativo del responsabile della manutenzione.

Decisivo rilievo assume quanto dichiarato dalla stessa commissione, in quella sede, ovvero che tali profili sono “oggetto di valorizzazione nell’ambito dell’offerta tecnica e non possono essere oggetto di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice”.

Pertanto, il curriculum del tecnico manutentore indicato dalla controinteressata, sarebbe dovuto essere sottoscritto personalmente dall’interessato non risultando, questi, suo dipendente.

Al contrario, il curriculum presentato era privo di sottoscrizione, risultando infondata la tesi della società controinteressata per cui la Commissione dovesse invitare il concorrente a sanare ex post l’irregolarità, facendo sottoscrivere dal responsabile della manutenzione il curriculum.

La sottoscrizione del curriculum riveste indubbia valenza di assunzione di paternità e manifestazione di volontà di prendere parte alla specifica procedura selettiva istruenda. Ad ulteriore sostegno, si fa rilevare che il responsabile della manutenzione non è chiamato a sottoscrivere nessun altro documento di gara.

È, allora, innegabile che il valore della “personale sottoscrizione”, specie ove il tecnico non sia un “dipendente”, consiste non solo nel garantire l’effettiva riferibilità del relativo contenuto, ma anche la serietà del formalizzato impegno a rendere le proprie prestazioni lavorative/professionali in caso di aggiudicazione.

Ergo, la scelta della Commissione di acquisire un curriculum firmato, presentato in “altra” e “diversa” procedura di gara – peraltro a seguito di soccorso istruttorio (inammissibile sul punto) – non soddisfa in alcun modo la ratio posta a base della previsione della firma del curriculum.

(TAR Lazio Roma, Sez. II-bis, 4/7/2019, n. 8849)