Eccessivo ribasso costi della manodopera: escludiamo?

La SA indiceva un appalto per lavori di manutenzione straordinaria di una tangenziale, con procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti pubblici. La società risultante prima in graduatoria, all’esito delle operazioni di gara, offriva un ribasso del 31,778%.

La Commissione giudicatrice, pertanto, rimetteva gli atti al RUP affinché questi procedesse alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d), del Codice.

All’esito delle verifiche, il RUP evidenziava la non congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali (ex art. 23, comma, 16, del Codice), sicché la SA, recependo tali osservazioni, comunicava all’impresa classificatasi prima l’esclusione dalla gara.

Ritenendo l’esclusione illegittima, l’impresa adiva il TAR lamentando, da un lato, di essere stata esclusa dalla procedura senza alcun contraddittorio sebbene, a suo dire, l’offerta presentata non era anomala. Dall’altro, sosteneva che la decisione della stazione appaltante, fondata sui valori medi delle tabelle ministeriali, sarebbe abnorme, illogica e irrazionale, atteso che la SA avrebbe dovuto attivare il procedimento di verifica prima di disporre l’esclusione.

In sede di tale procedimento, rappresenta la ricorrente, essa avrebbe potuto rappresentare le soluzioni tecniche di cui dispone per eseguire i lavori riducendo i costi della manodopera.

Il Collegio tuttavia rigetta il ricorso, evidenziando che:

1) è incontestato che l’offerta della ricorrente presentava valori della manodopera inferiori a quelli stabiliti dalle tabelle ministeriali, atteso che l’esclusione è stata disposta sulla base del combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del Codice – non si è trattato, cioè, dell’esclusione automatica di un’offerta anomala;

2) prima dell’aggiudicazione la SA deve verificare il rispetto, da parte dell’offerta vincitrice, dei minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali; ove la verifica dia esito negativo, l’offerta va irrimediabilmente esclusa, come previsto dall’art. 97, comma 5.

Conclude il Collegio, per scrupolo di completezza, che “il divario dalle “tabelle ministeriali” dei costi della manodopera presente nell’offerta della ricorrente non appare comunque giustificabile nemmeno ove venissero presi in considerazione gli elementi da essa proposti a tal fine”.

(TAR Toscana Firenze, Sez. II, 1/2/2019, n. 165)