Eccessivo numero di affidamenti diretti: e la rotazione?

Un’impresa ricorre al TAR chiedendo l’annullamento della determinazione emessa dalla SA – avente ad oggetto una richiesta di preventivo per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione della rete idrica, fognatura, sollevamenti fognari, conduzione e manutenzione di tre impianti di depurazione e potabilizzazione ex art. 36, c. 2 lett. a Codice – nonché della determinazione avente ad oggetto l’affidamento del predetto servizio all’impresa controinteressata.

In particolare, lamenta la reiterata violazione del principio di rotazione da parte dell’ente comunale sul rilievo che nel triennio 2016/2019 a fronte di 39 procedure messe in campo dalla P.A. per la gestione, ordinaria e/o straordinaria, del servizio in oggetto, vi sono stati 36 affidamenti diretti privi di confronto concorrenziale, dei quali 30 hanno avuto come destinatario la controinteressata.

Nello specifico, la controinteressata è stata destinataria – a detta della ricorrente – di affidamenti per 571.182,80 € senza alcuna procedura selettiva o comparativa, ma soltanto mediante affidamenti diretti reiterati e artificiosamente frazionati in importi sotto la soglia di Euro 40.000,00 cadauno, al fine di poter applicare – sul piano formale – l’art. 36 comma 1 lett. a) Codice – a fronte di un valore complessivo degli affidamenti triennali per la gestione e manutenzione del servizio idrico e fognario di 742.852,22 €.

Il Collegio, condividendo la tesi della ricorrente, accoglie il ricorso evidenziando che non trova “obiettiva giustificazione a mente degli artt. 30 e 36 del d.lgs. 50/2016 l’attribuzione, nel corso degli ultimi tre anni, dei numerosissimi affidamenti diretti (30 su 36) alla società controinteressata della gestione, ordinaria e straordinaria, del sopra specificato servizio di manutenzione idrica comunale” in quanto “La latitudine applicativa del principio – che ha come scopo precipuo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo e si estrinseca mediante l’affidamento, preferibilmente e ove possibile, a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio – è ampia e ricomprende già la fase della individuazione degli operatori cui indirizzare gli inviti”.

(TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 12/04/2019 n. 813)