È arrivato lo “Sblocca-cantieri”: le novità in materia di appalti pubblici

Il 19 aprile 2019, entra in vigore il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante, fra l’altro, un ampio ventaglio di disposizioni che modificano il Codice dei contratti pubblici. Ci sarà tempo per familiarizzarci con la nuova normativa e di valutarne nel dettaglio pregi e difetti. Intanto, riepiloghiamo a caldo alcuni delle novità più significative.

Innanzitutto, il decreto legge modifica l’art. 36 del Codice relativo agli affidamenti di importo inferiore alle soglie. La nuova disciplina eleva a 200.000 euro (da 150.000) la soglia di applicazione della lettera b del comma 2 per i lavori, riducendo al contempo, sempre con riferimento ai lavori, il numero di operatori economici da consultare a 3 (da 10). Per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro è previsto il ricorso alla procedura aperta.

In secondo luogo, con riferimento al criterio di aggiudicazione, si prevede che nei contratti sotto soglia le stazioni appaltanti procedano all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, solo previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si prevede l’utilizzo necessario del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo anche per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo e viene eliminato il tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Per quanto riguarda i motivi di esclusione di cui all’art. 80, viene fra l’altro eliminata la previsione che estendeva le ipotesi alle condanne riferite ai subappaltatori.

Con riferimento al subappalto, invece, tra le varie modifiche viene consentito l’utilizzo del subappalto fino alla quota del 50% dell’importo complessivo del contratto e viene eliminato l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori.

Sul piano processuale, viene abolito il c.d. rito superaccelerato.

Infine – ma ci sono molte altre novità su cui torneremo – si prevede la redazione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, che andrà a sostituire i decreti previsti da molte norme del Codice e le linee guida vincolanti dell’ANAC. Si prevede che nelle more dell’adozione di tale regolamento, le linee guida vincolanti e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni, rimangono in vigore o restano efficaci non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge. Non è prevista l’ipotesi che allo scadere di tale termine il regolamento non sia ancora stato adottato.

d.l. 18 aprile 2019, n. 32