Documenti senza firma digitale: legittima la esclusione ?

In una procedura aperta con modalità telematica una impresa viene esclusa poiché in sede di soccorso istruttorio trasmetteva documenti privi della firma digitale.

La S.A. riteneva legittima la esclusione in quanto il disciplinare disponeva chiaramente che ““salvo diversa indicazione qualsiasi documento elettronico inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura dovrà essere in formato elettronico con estensione (formato) pdf (…); sottoscritto (…) con firma digitale (…)”.

Di diverso avviso l’impresa che adiva il TAR evidenziando che il documento in esame -sebbene privo di firma digitale- era redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf.

Il TAR accoglie il ricorso e decreta l’illegittimità della esclusione sulla scorta della seguente motivazione:

1) la produzione documentale era avvenuta per il tramite della piattaforma telematica che forniva elementi di certezza circa la provenienza ed il contenuto dell’integrazione documentale;

2) il provvedimento di esclusione era connotato da un inutile formalismo, come tale recessivo rispetto alle recenti evoluzioni normative – eurounitarie e nazionali – e agli attuali approdi giurisprudenziali, orientati a preservare in un’ottica sostanzialistica la concorrenza tra operatori economici, in un perimetro di regole chiare, nonché tassative quanto alle ipotesi di esclusione.

(TAR, Calabria, Catanzaro, 29/06/2018, n. 1291)