Deroghe al DM 1444/68: ancora una volta la palla passa alla Corte Costituzionale

 Ancora una volta il Giudice Amministrativo rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità di norme regionali che – in attuazione dell’art. 2-bis del DPR 380/2001 – prevedono la deroga alle distanze previste dal DM 1444/68.

Il tema è quello della legittimità di disposizioni che consentano deroghe per interventi “puntuali”, ossia non “nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.

Secondo il Consiglio di Stato, ord. 1.3.2019, n. 1431 (che richiama copiosissima giurisprudenza della Corte Costituzionale), infatti “gli spazi di derogabilità appaiono ammissibili, in capo al legislatore regionale, nei limiti dettati dal legislatore statale, dotato di competenza in tema appunto di principi fondamentali in materia di governo del territorio; orbene, nel caso di specie il legislatore regionale appare aver oltrepassato detti limiti, nella parte in cui consente le indicate deroghe al di fuori dell’ammesso ambito di “definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.

Assai probabile, dunque, che anche in questo caso la Consulta intervenga a dichiarare illegittima la deroga regionale veneta ( art. 9 co. 8 bis, l.r Veneto 14/2009).

Al riguardo segnalo l’interessante dossier predisposto dall’ANCE, relativo alle varie norme regionali applicative dell’art. 2-bis TUEd:
https://ancefoggia.it/public/news/documenti/2167_LfG6j.pdf

Il tema, peraltro, è di sicuro interesse anche con riferimento ad altre analoghe norme regionali (penso, ad esempio ma non solo, alla LR 7/17 Lazio).