Cura del verde cittadino e volontariato: è necessario che il privato sottoscriva un’assicurazione contro malattie e infortuni?

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari, seppur in maniera occasionale e non continuativa, hanno l’obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Lo ha ribadito il TAR Lazio nell’ambito di una controversia che vede fronteggiarsi un’amministrazione comunale e due comitati che svolgono a opere di manutenzione del verde, di ripristino e di riqualificazione di aree lasciate in abbandono e degradate, anche attraverso l’organizzazione di attività di volontariato e di sensibilizzazione dei cittadini verso un comportamento più responsabile rispetto ai parchi, circa l’obbligo di estensione dell’assicurazione anche al singolo cittadino che voglia prestare occasionalmente attività di volontariato, imponendogli la stipulazione di una polizza per la copertura infortuni individuale e/o cumulativa per il caso di morte e invalidità permanente e una copertura RC terzi individuale e/o cumulativa.

Il TAR ha rilevato che i comitati in questione, in quanto associazioni non riconosciute, rientrano fra gli enti del Terzo settore e sono pertanto sottoposti alle relative prescrizioni, ivi compresa quella sugli obblighi assicurativi di cui all’art. 18, d.lgs. n. 56/2017, che prevede l’obbligo di assicurare i propri volontari. Con riferimento ai costi di tali assicurazioni, per essere posti a carico dell’amministrazione questi devono essere oggetto delle convenzioni da stipularsi fra l’ente locale e l’ente del Terzo settore. A tali atti convenzionali, infatti, la legge demanda la disciplina di una serie di aspetti dei rapporti in questione, e in tale fonte gli ETS potranno ottenere che il peso economico delle assicurazioni gravi sugli enti locali, almeno in forma di rimborso.

(TAR Lazio, Roma, Sez. II, 28/09/2018, n. 9640)