Avvalimento in cui si mette a disposizione solo un referente tecnico. È generico?

Un contratto di avvalimento relativo al possesso di requisiti di capacità tecnico-professionale in cui viene sostanzialmente messa a disposizione solo la consulenza di un referente tecnico può essere considerato rispettoso della necessità della espressa e specifica indicazione delle risorse messe a disposizione ai fini dell’esecuzione dell’appalto.

Ha deciso in tal senso il TRGA Trento in una pronuncia relativa a una gara per la bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale. La gara era disciplinata dalla normativa previgente, ma le considerazioni della sentenza sono applicabili anche con il Codice dei contratti attualmente in vigore.

La ricorrente sosteneva la genericità del contratto di avvalimento, in quanto l’ausiliaria metteva a disposizione della concorrente solo la consulenza di un soggetto e che risultava improbabile che questi possedesse, da solo, tutte le suddette conoscenze sia tecniche, commerciali, organizzative, logistiche e amministrative alle quali si riferiva il requisito oggetto di avvalimento.

Il TRGA, invece, ha ritenuto che rispetto a requisiti esperienziali caratterizzati da astrattezza risulta di fondamentale importanza l’indicazione di un referente tecnico e che, dunque, avendo l’ausiliaria espressamente messo a disposizione il proprio responsabile tecnico, competente sia per ciò che riguarda le attività di intermediazione, sia per ciò che riguarda il trasporto di rifiuti, erano fornite alla stazione appaltante sufficienti garanzie circa la corretta esecuzione del contratto d’appalto.

È comunque sempre raccomandabile, nella redazione dei contratti di avvalimento, specificare quanto più possibile le risorse messe a disposizione da parte dell’ausiliaria.

TRGA Trento, 11/06/2018 n. 128