Le call “Innova per l’Italia” per tecnologie innovative per il contrasto al Coronavirus

Innova per l'Italia call coronavirus“Innova per l’Italia” è un’iniziativa congiunta del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministro per lo Sviluppo Economico e il Ministro per l’Università e la Ricerca, insieme ad Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.) e con il supporto tecnico di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

Sul portale istituzionale, l’iniziativa viene descritta come un programma che invita aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati, associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni e istituti a “fornire un contributo” nei settori dei dispositivi per la prevenzione, la diagnostica e il monitoraggio per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus sull’intero territorio nazionale.

Nell’ambito dell’iniziativa, al momento, sono state lanciate tre “call for action” e due “fast call”.

Le prime riguardano:

  1. il reperimento, l’innovazione o la riconversione industriale delle proprie tecnologie e processi, per accrescere la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e di respiratori per il trattamento delle sindromi respiratorie;
  2. il reperimento di kit o tecnologie innovative che facilitino la diagnosi del Covid-19, quali tamponi ed altri strumenti per la diagnosi facilitata e veloce;
  3. la disponibilità di tecnologie e strumenti per il monitoraggio, la prevenzione e il controllo del Covid-19, quali ad esempio tecniche e algoritmi di analisi e intelligenza artificiale, robot e droni.

Le call for action si rivolgono tanto a chi dispone già delle tecnologie richieste, quanto a chi possa adattare in brevissimo tempo la propria produzione. I proponenti, comunque, devono essere aziende (startup, PMI, grandi imprese), enti e centri di ricerca, associazioni, cooperative, consorzi, fondazioni o istituti, con l’esclusione di singole persone o professionisti.

Si richiede che le proposte siano concrete e realizzabili in tempi compatibili con l’emergenza, “pur senza alcun impegno od obbligo”, che il proponente sia in grado di mettere a disposizione una componente significativa in termini di capacità produttiva in tempi brevi e che la descrizione dell’intervento non sia “redatta in tono promozionale”.

Le “fast call” lanciate finora, invece, avevano una scadenza a tre giorni e si rivolgevano solo a chi aveva già realizzato le soluzioni tecnologiche richieste: in particolare, app e soluzioni tecniche di teleassistenza per pazienti domestici (app, siti web e chatbot) e tecnologie e soluzioni per il tracciamento continuo, l’alerting e il controllo tempestivo del livello di esposizione al rischio delle persone.

La natura delle call in questione non è del tutto chiara e la terminologia adoperata è – si presume volutamente – generica: si parla, infatti, di “proporre soluzioni innovative” e “aderire all’iniziativa”. L’unica fonte disponibile sono i siti istituzionali dei Ministeri e le Agenzie promotori e l’apposito portale gestito da Agid, dove non viene richiamata alcuna norma di legge che disciplini l’iniziativa.

In effetti, l’iniziativa non pare riconducibile né alle speciali procedure di acquisto di cui, ad esempio, all’art. 34, d.l. n. 9/2020, né agli incentivi di cui all’art. 5, d.l. n. 18/2020, gestiti da Invitalia su un autonomo portale.

Sembrerebbe, al momento, che le call non costituiscano vere e proprie procedure di acquisto, anche se l’utilizzo del termine “reperimento” potrebbe deporre in senso opposto. È comunque difficile inquadrarle, anche perché, con riferimento al loro esito, si afferma solo che le proposte verranno valutate dalla struttura del Commissario Straordinario, che “deciderà se attivarsi per i passi successivi”, mettendosi in contatto con i proponenti. Con riferimento all’oggetto, però, in parte le call si sovrappongono, sebbene con un’espressa preferenza per le soluzioni più innovative, alle procedure d’urgenza già bandite da Consip per l’acquisto di mascherine, tamponi e respiratori.

L’intenzione delle amministrazioni promotrice apparirebbe, al momento, quella di effettuare un’indagine o una consultazione di mercato, per poi affrontare successivamente la questione delle modalità di acquisto.

Chiamare a raccolta le energie provenienti dal mondo dell’innovazione per reperire idee e risorse per contrastare l’attuale emergenza sanitaria nel modo più efficiente possibile costituisce senza dubbio un’iniziativa opportuna e non è il caso, in una fase come questa, di puntualizzare sterilmente sulle modalità o di richiamare all’utilizzo di procedure meno snelle.

È comunque auspicabile che, sia pure in tempi rapidissimi e proprio nell’ottica di garantire una partecipazione il più ampia e qualificata possibile, vi sia sempre attenzione ad evitare formule troppo vaghe, che potrebbero dissuadere taluni operatori dal rispondere alle call. Al contempo, è importante tenere sempre a mente – anche per decidere consapevolmente di non farne uso – gli istituti che il Codice dei contratti pubblici mette a disposizione che potrebbero essere adoperati o adattati anche alle esigenze di fasi come questa, oltre che le varie procedure speciali e in deroga previste dalla decretazione d’urgenza delle ultime settimane.

Fra i primi, ad esempio, potrebbero rilevare le consultazioni preliminari di mercato di cui all’art. 66, con cui le amministrazioni possono sondare esperti e operatori prima di avviare una procedura di appalto, le varie ipotesi di partenariato, anche focalizzate sull’innovazione (art. 65), e di procedure d’urgenza (art. 63, co. 2, lett. c; art. 163). Sul punto si rinvia anche alla recente Comunicazione della Commissione europea "Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19" (2020/C 108 I/01), che fornisce utili indicazioni sugli strumenti disponibili.

Fra le seconde, con particolare riferimento all’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali, l’art. 34, d.l. n. 9/2020, prevede l’acquisizione in deroga al Codice dei contratti pubblici da parte del Dipartimento della protezione civile e dei soggetti attuatori individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile. Si tratta di una disposizione che consente un ampio margine di azione e che sicuramente potrebbe assumere rilievo con riferimento agli acquisti dei beni oggetto delle call.


Appalti al Volo

Appalti al volo - Ufficio gare e legali in house

Nella nuova puntata del podcast Appalti al volo parliamo dell’ufficio gare e dei rapporti dei legali in house con i legali esterni all’impresa.

La nostra ospite è Ilaria Iaquinta, capo servizio di Inhousecommunity.

Per suggerirci nuovi temi e possibili ospiti per le prossime puntate è possibile scrivere a appaltialvolo@legal-team.it

Il podcast si può ascoltare comodamente accedendo al sito Legal Team nella sezione “Appalti al volo” oppure dal proprio smartphone nelle app Spreaker, Apple Podcasts, Spotify o semplicemente cliccando sulle icone in basso:

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gestione degli appalti di servizi sociali nel decreto “Cura Italia”

Gli appalti di servizi sociali nel decreto “Cura Italia”

gestione degli appalti di servizi sociali nel decreto “Cura Italia”Gli appalti di servizi sociali attualmente in corso sono colpiti da alcune delle misure d’urgenza previste dal decreto-legge "Cura Italia" (n. 18/2020) in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, l’art. 47 prevede che l’attività dei centri semiresidenziali per le persone con disabilità sia sospesa fino al 3 aprile 2020. Con specifico riferimento ai centri diurni socio-sanitari e sanitari, è consentito all’Azienda sanitaria locale di attivare, d’accordo con gli enti gestori dei centri, interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ma solo se la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture consenta il rispetto delle misure di contenimento previste.

Il successivo art. 48, rubricato in modo forse fuorviante “Prestazioni individuali domiciliari”, prevede l’erogazione di prestazioni sostitutive durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici per i bambini da 0 a 6 anni e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti. Fra questi “altri provvedimenti”, pur in assenza di un adeguato coordinamento fra le due disposizioni, rientra evidentemente anche quella disposta dal precedente art. 47.

Ai sensi del primo comma dell’articolo in esame, durante la sospensione di tali attività, le pubbliche amministrazioni “forniscono” prestazioni:

  • in forme individuali domiciliari;
  • a distanza;
  • negli stessi luoghi dove si svolgono normalmente i servizi, ma senza ricreare aggregazione e nel rispetto delle direttive sanitarie.

Tali prestazioni sostitutive devono essere rese avvalendosi del personale già impiegato nei servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto.

Il tenore letterale della norma non sembra lasciare alle amministrazioni un margine di scelta circa se fornire o meno le prestazioni sostitutive (“forniscono”), ma con riferimento alle modalità viene previsto che i servizi si possano svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, ma sempre e comunque adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. Colpisce nel contesto in questione l’utilizzo del termine “coprogettazioni”, da intendersi presumibilmente in senso lato e non con riferimento all’istituto di cui all’art. 55 del Codice del Terzo settore.

Il secondo comma dell’art. 48 contiene una norma di particolare rilievo per le cooperative sociali e per gli altri operatori del settore, ma che purtroppo soffre di una formulazione non del tutto chiara. Si prevede, infatti, che, durante la sospensione dei servizi educativi, scolastici, sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma precedente, le pubbliche amministrazioni siano autorizzate al pagamento dei gestori privati di tali servizi “per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo”. Non risulta del tutto chiaro se tale pagamento riguardi solo i servizi ‘riconvertiti’ ai sensi del primo comma oppure tutti i servizi, e ciò forse deriva proprio dalla convinzione del Governo che – come prescritto del resto dal primo comma – tutti i servizi, in un modo o nell’altro, debbano necessariamente essere resi in una delle tre modalità sostitutive sopra indicate, sebbene in concreto sia tutt’altro che pacifico che questo possa sempre effettivamente avvenire, per varie ragioni fra cui la difficoltà del garantire la tutela della salute dei lavoratori coinvolti e la complessità stessa di configurare le prestazioni nelle modalità previste (ad esempio con riferimento agli asili nido).

Il passaggio successivo sembra confermare tale lettura, disciplinando le modalità di pagamento ai gestori delle prestazioni convertite in altra forma. Il meccanismo è complesso, e andrà esaminata senz’altro la prassi delle amministrazioni coinvolte. Si fa comunque riferimento a un “previo accordo tra le parti” secondo le modalità indicate al primo comma. Si prevede poi la retribuzione con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio prima della sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento del servizio, cui si sommerà un’ulteriore quota volta a compensare il mantenimento delle strutture attualmente interdette per consentire l’immediata ripresa delle attività al termine della sospensione. I pagamenti comportano la cessazione di eventuali trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga riconosciuti per la sospensione dei servizi.

La disciplina in questione, nonostante sia stata adottata per far fronte a una situazione di emergenza, risulta a ben vedere abbastanza complessa e necessiterà di particolare attenzione nella ponderazione di tutti gli interessi coinvolti da parte delle amministrazioni che si troveranno ad applicarla.


Appalti al Volo

Appalti al volo - Subappalti e contratti continuativi: vogliamo trovare un senso a questa norma?

Nella nuova puntata del podcast  parliamo dei contratti continuativi di cooperazione, tra inquadramento normativo e ultimi orientamenti giurisprudenziali.

La sentenza del giorno è Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 607.

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procedure di urgenza Consip nell'emergenza sanitaria covid-19

Le procedure negoziate d’urgenza di Consip per le forniture destinate all’emergenza sanitaria

procedure di urgenza Consip nell'emergenza sanitaria covid-19Consip S.p.A. ha bandito alcune procedure negoziate d’urgenza per l’acquisizione di forniture destinate all’emergenza sanitaria “Covid-19”. Ad oggi, le procedure riguardano forniture quali: dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva (pubblicata il 6 marzo); dispositivi di protezione individuale ed apparecchiature elettromedicali (9 marzo); kit diagnostici e tamponi rinofaringei (11 marzo); umidificatori, carrelli di emergenza, caschi ed altri dispositivi (13 marzo).

Le procedure, di cui alcune per accordo quadro e suddivise in lotti di valore anche ingente, sono caratterizzate da tempi molto veloci e sono state bandite da Consip quale soggetto attuatore individuato dal Capo del dipartimento della protezione civile per l’acquisto di servizi e forniture necessarie per fronteggiare l’emergenza. Nelle ultime settimane, infatti, varie previsioni normative speciali si sono affiancate alle ipotesi già previste dal Codice dei contratti pubblici per le procedure in caso di somma urgenza (art. 163) e le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara per ragioni di estrema urgenza (art. 63, co. 2, lett. c).

Fra queste, l’art. 34, co. 1, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, ha autorizzato durante lo stato di emergenza l’acquisizione di dispositivi di protezione individuali e altri dispositivi medicali in deroga al Codice dei contratti pubblici e anche la disposizione di pagamenti anticipati dell'intera fornitura.

Successivamente, l’art. 12, d.l. 9 marzo 2020, n. 14, al fine di incrementare la disponibilità di dispositivi per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici affetti dal virus Covid-19, ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile, per il tramite di Consip, ad acquistare con tali procedure e comunque in deroga ai limiti di valore previsti dal Codice dei Contratti pubblici per gli acquisti in somma urgenza, di cinquemila impianti di ventilazione assistita e per i materiali indispensabili per il loro funzionamento.

Le procedure in questione prevedono alcune significative deroghe alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, su indicazione dell’art. 3 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630. Innanzitutto, le procedure – ferma restando ovviamente la necessaria corrispondenza dei dispositivi offerti con le specifiche tecniche previste – sono aggiudicate secondo il criterio del minor prezzo. Inoltre, trattandosi di procedure particolarmente accelerate, non sono previste le forme di pubblicazione generalmente richieste per le gare di quegli importi (GURI, GUUE e quotidiani), ma soltanto la pubblicazione sul profilo del committente della lettera di invito ad offrire.

Nella stessa ottica, non si applica il periodo di standstill ai fini della stipula, non è richiesta la garanzia provvisoria e si prevede la possibilità di effettuare la verifica delle eventuali offerte anomale successivamente alla stipula del contratto.

Al momento in cui si scrive, molti dei lotti risultano già aggiudicati, di cui alcuni in tempi effettivamente davvero ristretti. Ad esempio, la procedura per la fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva è stata aggiudicata a 3 giorni dall’indizione, con tanto di pubblicazione di chiarimenti di domenica.


Registro unico nazionale del Terzo settore, sentenza della corte costituzionale sul collegamento fra i registri delle APS

Aspettando il Registro unico nazionale del Terzo settore, opera il collegamento fra i registri delle APS

Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), sentenza della corte costituzionale sul collegamento fra i registri delle APS In attesa che il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) diventi operativo, vale il collegamento automatico tra l’iscrizione nei registri regionali e quelli nazionali previsto dalla legge sulle associazioni di promozione sociale (APS).

Lo ha di recente chiarito la Corte costituzionale, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo della legge della Regione Basilicata che individua tra i beneficiari dei finanziamenti regionali di appositi programmi e progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, le associazioni con certificata esperienza iscritte nel registro regionale del volontariato o della promozione sociale (art. 4, l.r. 30 novembre 2018, n. 43).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso la questione ritenendo che la disposizione violasse l’art. 3 della Costituzione, precludendo in via discriminatoria l’accesso ai finanziamenti regionali alle associazioni aventi analoghe finalità, iscritte nel registro nazionale. La Corte costituzionale ha chiarito che, in attesa dell’operatività del RUNTS, alle associazioni di promozione sociale si applica in via transitoria l’art. 7, l. 7 dicembre 2000, n. 383, che stabilisce un collegamento automatico tra l’iscrizione nei registri regionali e quelli nazionali.

Per effetto di tale collegamento, i livelli di organizzazione territoriale e i circoli affiliati alle associazioni iscritte nel registro nazionale hanno anch’essi il diritto di automatica iscrizione nel medesimo registro, per poter accedere ai contributi pubblici. Pertanto, tra i destinatari dei finanziamenti previsti dalla disposizione regionale in questione, oltre alle associazioni iscritte nei registri regionali, sono ricomprese anche le associazioni iscritte nel registro nazionale, dotate di articolazioni locali o circoli affiliati nel territorio regionale.

Risultano dunque escluse dai finanziamenti solo le associazioni nazionali che non svolgono alcuna attività istituzionale – nemmeno attraverso articolazioni locali o circoli affiliati – nel territorio della Regione Basilicata, il che risulta del tutto coerente con la finalità dell’intervento legislativo regionale, volto a prevenire ed affrontare a livello locale il fenomeno del cyberbullismo, finanziando le associazioni che abbiano maturato una specifica esperienza nel contesto locale di riferimento.

Corte costituzionale, 20/02/2020, n. 27


Rappresentazione stereotipata dell’immagine della donna: l’AGCOM sanziona la RAI

Nell’esercizio delle sue funzioni di verifica dell’attuazione degli obblighi previsti nel Contratto nazionale di servizio gravanti sulla RAI in quanto concessionaria del servizio pubblico, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha comminato una sanzione anche in relazione ad una rappresentazione dell’immagine femminile scorretta e stereotipata.

L’Autorità ha rammentato che, nell’ambito della sua missione di servizio pubblico, la RAI è obbligata fra l’altro anche a fornire informazioni volte a formare una cultura del rispetto della diversità di genere e di orientamento sessuale e di promozione e valorizzazione delle pari opportunità.

L’attuale Contratto di servizio prevede, inoltre, l’obbligo di sensibilizzare i conduttori, i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività al rispetto del principio di non discriminazione, di realizzare un monitoraggio che consenta di verificare la rappresentazione non stereotipata del ruolo della donna e della figura femminile nei diversi ambiti della società e l’obbligo di promuovere, nella programmazione, il valore dei principi di non discriminazione e della parità tra gli uomini e le donne, assicurandone un costante monitoraggio.

L’AGCOM ha precisato che l’alimentazione di pregiudizi, stereotipi e discriminazioni veicolata dalla programmazione RAI, assume una particolare gravità, proprio per il suo ruolo di concessionaria del servizio pubblico, e sottolineato che grava sulla RAI non solo l’obbligo di non violare i principi del rispetto della dignità della persona e di non discriminazione, anche di genere, ma anche quello di promuoverne la adeguata tutela attraverso anche una azione educativa, veicolando contenuti idonei allo scopo.

Fra l’altro, il provvedimento ha rilevato che, in relazione alla trasmissione del Festival di Sanremo, sono pervenute all’Autorità diverse segnalazioni che lamentavano la scorretta rappresentazione dell’immagine femminile e il ruolo stereotipato della donna e verificato che, anche in tal caso, fosse presente una carenza della particolare responsabilità richiesta alla RAI nella garanzia della dignità della persona e nella rappresentazione dell’immagine femminile.

AGCOM, delibera 14/02/2020, n. 69/20/CONS


Appalti al Volo

Appalti al volo - Investimenti e infrastrutture resilienti

Nella nuova puntata del podcast Appalti al volo parliamo degli investimenti nelle infrastrutture in Italia, dei relativi rischi e delle misure per contrastarli, fra cui la semplificazione delle procedure.

La nostra ospite è Federica Maria Rita Livelli, esperta di Business Continuity e Risk Management.

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Appalto solo per le assicurazioni e non per le mutue: legittimo, ma con l’auspicio di apertura del mercato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima una gara di appalto per l’affidamento di una polizza collettiva di rimborso spese sanitarie per il personale di una staziona appaltante che limitava la possibilità di partecipazione alle sole imprese di assicurazione, escludendo le società di mutuo soccorso. Ha colto, però, l’occasione, per svolgere alcune considerazioni sul mercato di riferimento.

Infatti, l’oggetto del contratto era la stipulazione di una “polizza assicurativa”, ovverosia del contratto aleatorio con cui una compagnia di assicurazione, a fronte del pagamento di un premio, si assume il rischio di tenere indenni i beneficiari dal rischio assicurato. Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, la richiesta fra i requisiti soggettivi di partecipazione dell’iscrizione all’Albo delle imprese delle assicurazioni, prescritta del resto dalla legge ai fini dell’esercizio della relativa attività, non è né illogico, né discriminatorio.

Inoltre, la scelta – tra le varie alternative possibili per soddisfare l’esigenza di copertura prevista dai CCNL – di porre a gara la stipulazione di un contratto di assicurazione rientra nella discrezionalità dell’amministrazione. In proposito, il Consiglio di Stato sottolinea che, sebbene i risultati pratici conseguibili con una polizza assicurativa e quelli tramite una mutua assicuratrice sono simili, i due schemi presentano differenze giuridiche, fra cui l’assunzione della qualità di socio della mutua da parte dell’assicurato a fronte della valenza sinallagmatica della polizza.

Ciononostante, però, con delle considerazioni che per sua stessa ammissione si collocano sul piano delle politiche del diritto, la sentenza rileva l’affermazione di un modello di sicurezza sociale che include anche servizi resi da soggetti privati e che, alla luce di tale tendenza, sarebbe auspicabile l’ampliamento del mercato e un’effettiva concorrenza tra i diversi soggetti che erogano i relativi servizi, incluse le mutue assicuratrici.

Cons. Stato, Sez. VI, 3/02/2020, n. 869


Appalti al Volo

Appalti al volo – Sospensione dei lavori e decadenze processuali in materia di riserve

Nella nuova puntata del podcast Appalti al volo parliamo di sospensione dei lavori legittime e illegittime, di quando è possibile eccepire la tardività delle riserve e di applicabilità o meno delle riserve in tema di risoluzione del contratto pubblico.

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