Appalti pubblici: necessaria la dichiarazione di opere e servizi che si intendono subappaltare.

Con sentenza recentissima, il TAR Lazio rileva la necessità, ex art. 105, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 , che in sede di offerta venga dichiarata la parte di servizi che il concorrente intenda subappaltare e tale dichiarazione deve risultare specifica soprattutto qualora si tratti di un’ ipotesi di subappalto necessario.

Va peraltro esclusa, in caso di mancata dichiarazione, nell’ipotesi di subappalto necessario, la possibilità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio ex articolo 83, comma 9 del codice dei contratti pubblici.

In tal modo, infatti, si consentirebbe all’impresa non di sanare un vizio formale ma sostanzialmente di modificare l’offerta, integrandola con la previsione di un subappalto necessario (indispensabile  per il possesso dei requisiti di gara) inizialmente non previsto.

L’incompletezza dell’offerta, in caso di  mancata indicazione specifica delle opere o servizi che si intendono subappaltare, deriverebbe dal fatto che non si specificherebbe in che modo  venga eseguita la parte per la quale l’azienda offerente è carente dei requisiti.

Per questo motivo il Tar rigetta il ricorso presentato dall’impresa che si era limitata a dichiarare l’intenzione di ricorrere al subappalto genericamente per i lavori o le parti di opere appartenenti alla categoria prevalente OS28, senza alcuna specificazione sull’intenzione di affidare in subappalto il ruolo di Terzo Responsabile.

(TAR Lazio Roma, Sez. I bis, 7/1/2019, n. 146)