Appalti e Principio di Rotazione: ecco come funziona.

Spesso, nelle gare sottosoglia, le imprese subiscono lo spettro della qualifica di “gestore uscente” e soggiacciono a indebite applicazioni del principio di rotazione, vedendosi escludere a priori, alla scadenza del loro contratto, dalla successiva procedura.

Attenzione, però, perché di sovente le stazioni appaltanti fanno un uso distorto, inconsapevole o comunque erroneo di tale principio.

La rotazione in materia di appalti pubblici non è puntualmente disciplinata nel Nuovo Codice, ma sono l’ANAC e la giurisprudenza ad averne chiarito le modalità operative e applicative.

L’orientamento è sostanzialmente unanime e proprio di recente i giudici sono nuovamente intervenuti per ribadire che:

  •      il principio di rotazione è, sì, ispirato ad evitare rendite di posizione, come riflesso del principio di massima concorrenza e a tutela della reale spartizione del mercato;
  •     tuttavia, detto principio non vieta in assoluto l’invito e/o la partecipazione del c.d. gestore uscente alla successiva gara;
  •     al contrario, laddove vi siano ragioni oggettive (quali la particolare qualità delle prestazioni, la nota convenienza del relativo prezzo o la assenza di un numero idoneo di concorrenti e similia), le amministrazioni aggiudicatrici possono e anzi, hanno il diritto, di far partecipare anche il gestore uscente;
  •     in tal caso, l’unico presupposto è quello per cui le stazioni appaltanti devono darne espressa motivazione nel primo atto indittivo della procedura. 

Per cui, è auspicabile che si riduca il registrato timore per il principio di rotazione e che lo stesso non venga più utilizzato in via strumentale.

Di seguito, la più recente pronuncia sul punto.

(TAR Calabra, Catanzaro, sez. II, 10/01/2018, n. 73)