Sulla violazione del principio di rotazione negli affidamenti di servizi di progettazione

Con la sentenza che si segnale in questa sede, il TAR Calabria, sede Catanzaro, in aderenza ai principi più volti affermati dal Consiglio di Stato, ha ribadito l’illegittimità di un affidamento diretto di servizi di progettazione al medesimo soggetto per la terza volta in tre anni in violazione del principio di rotazione.

Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che:

1) principio di rotazione nel conferimento degli incarichi professionali ha come scopo precipuo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo e si estrinseca mediante l’affidamento, preferibilmente e ove possibile, a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio;

2) il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e debba essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; Consiglio di Stato, sez. VI, 31 agosto 2017, n. 412);

3) nel momento in cui si propone al responsabile del servizio l’affidamento, la P.A. è tenuta a indicare la motivazione di tale scelta “in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione”:

In sostanza, la decisione di affidare un ulteriore incarico al medesimo soggetto, secondo le convergenti indicazioni della giurisprudenza, del parere espresso dal Consiglio di Stato e dalla stessa ANAC, deve essere motivato in modo particolarmente efficace e persuasivo dando conto delle specifiche ragioni, ove sussistenti, legittimanti la deroga al principio di rotazione.

(TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 14/05/2018, n. 1007)