Varianti al progetto di gara: esclusione

Un’impresa si aggiudica l’appalto per la realizzazione, previa ristrutturazione, di un edificio dell’Università degli Studi di Palermo – criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ricorre al Tar la seconda classificata affermando che l’offerta dell’aggiudicataria era da escludersi.

Premette il Collegio che, in applicazione delle regole previste dall’art. 1362 e ss. c.c., il bando deve essere interpretato in senso letterale laddove non ammette varianti al progetto posto a base di gara.

La SA aveva infatti previsto la collocazione degli impianti (climatizzazione ecc.) sul lastrico solare di copertura, previa demolizione del volume/lucernario esistente e l’inserimento di lucernari a cupola, mentre l’aggiudicataria aveva proposto, tra le altre cose, la creazione di un nuovo vano interrato ove collocare il complesso degli apparati tecnologici.

Ad avviso del Tar, la realizzazione ex novo di un corpo interrato di consistente volumetria, ancorché destinato alla allocazione degli impianti tecnici, non puà qualificarsi come semplice miglioria poiché costituisce una effettiva variante al progetto esecutivo posto a base di gara.

Deve, dunque, ritenersi illegittima, per violazione della lex specialis, l’aggiudicazione all’impresa che ha presentano un progetto recante una variante effettiva al progetto.

(Tar Sicilia Palermo, Sez. I, 20/12/2017, n. 2942)