Versamento contributo ANAC da operatore straniero: sufficiente il deposito presso un notaio?

Un’impresa con sede in Polonia presentava domanda di partecipazione ad una gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento di servizi di pulizia in stabili di proprietà della S.A. situati in Italia, venendo però esclusa per non aver versato il contributo ANAC nel termine prescritto dal disciplinare di gara, ossia entro il termine di presentazione dell’offerta.

Avverso l’esclusione, ritenuta illegittima, l’impresa adiva il TAR, sostenendo di aver adempiuto alla previsione del suddetto disciplinare allorché – non essendo riuscita ad effettuare il pagamento on-line collegandosi alla piattaforma ANAC – costituiva un deposito reale di euro 1.940,00 presso un notaio, così incaricandolo del pagamento.

Afferma pertanto la ricorrente che la costituzione del deposito reale presso il professionista sia da equiparare al tempestivo pagamento del contributo, a nulla rilevando che il pagamento sia in realtà effettuato a termine già spirato.

Il Collegio tuttavia rigetta il ricorso, con la duplice motivazione che:

– il sito dell’ANAC fornisce istruzioni dettagliate per il pagamento del contributo da parte di operatori stranieri, i quali potranno eseguirlo effettuando, ad esempio, un bonifico internazionale in luogo del pagamento attraverso la piattaforma ANAC;

– la costituzione del deposito reale presso il notaio incaricato del versamento non può valere come pagamento del contributo poiché, trattandosi dell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, esso si realizza nel momento in cui il denaro entra nella materiale disponibilità del creditore, con la conseguenza che il semplice conferimento di un incarico ad eseguire il pagamento non libera il debitore.

Né è applicabile, ad opinione del Collegio, lo strumento del soccorso istruttorio atteso che il disciplinare “prevede espressamente che l’amministrazione possa avvalersi di tale istituto soltanto in caso di pagamento tempestivo del contributo (circostanza non realizzatasi nel caso di specie) ma di omessa presentazione nei termini della prova del pagamento”.

(TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 7/1/2019, n. 25)