Tempestività delle riserve nell’appalto pubblico

Un’impresa cita in giudizio il Comune per vedersi riconosciute le riserve iscritte in relazione ai lavori eseguiti in forza di contratto per la realizzazione di un ramale di smaltimento delle acque bianche.

A lavori iniziati, veniva emesso il 1’ SAL con il relativo certificato di pagamento.

Tra questo e il 2’ SAL, la DL sospendeva i lavori per l’impossibilità della prosecuzione sino all’assestamento del fondo stradale e in attesa della redazione di una perizia di variante.

Entrambi i SAL e il verbale di sospensione dei lavori venivano sottoscritti dall’impresa senza apporre riserve.

L’impresa sottoscriveva con riserva il verbale di ultimazione dei lavori unitamente al registro di contabilità e allo stato finale dei lavori per poi esplicitarle sul Registro di contabilità.

Ad avviso del Tribunale, l’impresa è decaduta dalla possibilità di chiedere il ristoro poiché la maggior parte delle riserve non sono tempestive; non risultano, infatti, essere iscritte sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza del fatto pregiudizievole.

Tutte le lavorazioni, infatti, sono state ultimate al momento del 2’ SAL e le riserve avrebbero dovute essere apposte, dunque, su quest’ultimo documento; quanto alla illegittima sospensione, l’impresa avrebbe dovuto dolersi di tale illegittimità già sul verbale di sospensione.

(Trib. Trento, 15/06/2017, n. 627)