Scelta del prezzo più basso: legittima quando la lex specialis definisce gli standard tecnici.

Un’ impresa chiede l’annullamento della determinazione di un ASL con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva di una procedura negoziata per la fornitura di protesi cocleari.

In particolare l’operatore economico considera illegittima la scelta operata dalla SA in merito all’utilizzo del criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso” poiché:

–  ritiene che tale criterio sia utilizzabile esclusivamente per procedure aventi ad oggetto “forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”;

– i dispositivi medici da fornire alla SA non possono considerarsi in alcun modo “standardizzati”, presentando caratteristiche tecniche e soluzioni tecnologiche che li differenziano da produttore a produttore.

Di diverso avviso i giudici del TAR Bologna i quali rilevano che:

– la lex specialis individua 4 specifiche caratteristiche tecniche che le protesi devono possedere, con la conseguenza che la SA ha precisamente individuato, descritto e valutato le caratteristiche e gli standard tecnici da soddisfare;

– la SA, precedentemente allo svolgimento di gara ha formulato un giudizio di equivalenza relativamente ai dispositivi in questione (il quale non è stato oggetto di specifiche censure da parte dell’impresa);

– la scelta del criterio del prezzo più basso operato dalla SA non è illegittimo poiché, individuate le caratteristiche e gli standard tecnici delle protesi, l’offerta di ciascuna concorrente poteva essere valutata esclusivamente in termini di ribasso del prezzo base stabilito dalla lex specialis.

Il ricorso viene, dunque, respinto.

(TAR Emilia Romagna Bologna, Sez. I, 23/10/2018, n. 783)