Il militare in congedo assoluto per infermità non può esser collocato in ausiliaria: si al ricalcolo della pensione con beneficio.

Innanzia alla Corte dei Conti per la Calabria si discute della pretesa della applicazione dei benefici della c.d. ausiliaria anche al personale militare collocato in quiescenza prima del raggiungimento del limite anagrafico di età, sulla base di una accertata inidoneità a qualunque servizio.

L’ausiliaria è una categoria del congedo che interessa il solo personale militare che, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, previsto per il grado rivestito, manifesta la propria disponibilità ad essere chiamato nuovamente in servizio per lo svolgimento di attività in favore dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni statali e territoriali.

In base all’attuale normativa, per essere collocati in ausiliaria occorre:
1) Appartenere al personale militare.
2) Aver cessato dal servizio per raggiunto limite di età.
3) Aver presentato domanda, all’atto della cessazione dal servizio e nei termini prescritti, manifestando per iscritto la disponibilità al richiamo.
4) Il possesso dell’idoneità psico-fisica, che consenta al militare di svolgere l’attività di impiego presso le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.

L’art. 3, comma 7 del D. Lgs. 165/1997, stabilisce che:
“7. Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.”

Nel caso in questione, il soggetto che ha agito in giudizio alla data di collocamento in quiescenza non risultava in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria in quanto gli è stata attribuita la pensione ordinaria di inabilità e considerato che egli era cessato dal servizio per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi
proficuo lavoro.

Il militare collocato in congedo assoluto per infermità non può, dunque, esser collocato in ausiliaria, considerata la sua assoluta inidoneità al servizio e dunque l’impossibilità di assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria.

La Corte dei Conti ricorda che il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo:

  • al “personale di cui all’art. 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età”, e
  • “al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”,

La domanda di applicazione del beneficio di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n.165/1997, è stata dunque accolta con condanna dell’INPS alla corresponsione dei conseguenti arretrati sui
ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi, dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale.

A questo link tutte le informazioni sul ricorso per il ricalcolo della pensione militare congedo assoluto.

(Corte dei Conti, Sez. giur. Calabria, 17/09/2018, n. 208)