Presenza negli atti di gara di clausole limitative della concorrenza. Che faccio, lascio?

Una SA indiceva procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, procedura alla quale una impresa manifestava interesse a partecipare.

Detta società veniva dunque invitata, con lettera di invito-disciplinare, a presentare una offerta per l’affidamento del servizio, pur essendo ad essa nota la presenza, nel Capitolato, di una clausola ad effetto escludente.

Nello specifico, il Capitolato prevedeva, tra i requisiti per manifestare l’interesse alla procedura, che“le attività di manutenzione preventive e correttive relative alle apparecchiature dovranno essere effettuate da tecnici qualificati con almeno 5 anni di esperienza”, la cui capacità tecnica “deve essere certificata dall’azienda produttrice delle apparecchiature con formazione certificata per lo specifico modello di apparecchiature” o che le riparazioni “dovranno essere effettuate dalle società produttrici”.

L’impresa adiva il TAR lamentando la violazione del principio di libera concorrenza di cui all’art. 100 comma 1 Codice, in ragione delle sopra richiamate clausole.

Il Collegio accoglie il ricorso, sotto il duplice profilo per cui:

– la limitazione censurata appare contraria alla logica e al principio di libertà della concorrenza, la quale si estrinseca anche nella libertà dei concorrenti di formulare un’offerta congrua e adeguata alle leggi di mercato, oltre che scevra da vincoli che la riconducano a un ingiustificato onere di coinvolgere nell’esecuzione dell’appalto soggetti estranei all’impresa offerente;

– l’impresa partecipante alla gara è in condizione di offrire un elevato standard di qualificazione tecnica del personale impiegato, comprovato dai relativi titoli professionali e dall’esperienza maturata nel settore.

Affermavano, infine, i giudici che “essendo già garantito dall’impresa offerente un livello elevato di qualificazione professionale, rimettere ad un’autorizzazione rilasciata dalla ditta produttrice l’esecuzione delle prestazioni frustrerebbe il principio di libera concorrenza articolato nella libertà di formulazione dell’offerta tecnica.”

(TAR Lazio Latina, Sez. I, 16/1/2019, n. 18)