Modifiche al Codice di giustizia contabile

Sono state adottate delle disposizioni integrative e correttive al codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), che disciplina i giudizi devoluti alla giurisdizione della Corte dei Conti, fra cui i giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno erariale e in giudizi pensionistici nelle materie di sua competenza.

Le nuove previsioni, che entrano in vigore il 30 ottobre 2019, incidono su vari istituti processuali. Si riportano di seguito alcune fra le tante novità.

Ad esempio, nell’ottica di una maggiore digitalizzazione del processo contabile, si prevede che anche le parti – e non più solo il pubblico ministero contabile – possano effettuare le notificazioni degli atti direttamente a indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri.

Come modifica di più ampio respiro si segnala la previsione per cui si estende al giudizio pensionistico l’applicazione del rito ordinario del giudizio di responsabilità contabile (ossia le norme processuali generali recate dalla Parte II, Titolo III del Codice), sempre che non espressamente derogato dalle norme specifiche.

Con riferimento alla fase preprocessuale, si prevede che la procura alle liti, contenente comunque  l’elezione  di domicilio, in tale fase si rilasci in calce o a margine dell’invito o delle deduzioni ed abbia effetto anche per  la  successiva fase  del  giudizio. La modifica interviene inoltre sulla disciplina relativa alla presentazione delle deduzioni scritte. Il testo previgente prevedeva che la possibilità per il soggetto cui era indirizzato l’invito a dedurre di presentare deduzioni scritte con la relativa documentazione e gli altri elementi di prova entro 45 giorni dall’invito, o nel maggior termine fissato dal PM. Tale termine era prorogabile su richiesta motivata del destinatario dell’invito da presentarsi entro 5 giorni dalla notificazione dell’invito stesso. Il decreto interviene su tale ultimo termine – in effetti molto breve – per così da consentire al destinatario un tempo congruo per valutare se chiedere o meno la proroga, prevedendo che la relativa istanza possa essere presentata al PM non oltre 15 giorni prima della scadenza del termine.

D.lgs. 7/10/2019, n. 114