Copertura assicurativa: servizio di natura intellettuale?

Una società partecipa a una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa ma, non avendo indicato nell’offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali, viene esclusa dalla gara.

Propone così ricorso per chiedere l’annullamento del provvedimento sostenendo che:

1. la lex specialis puntualizzava come la dichiarazione di offerta, a pena di esclusione, non dovesse contenere “integrazioni di alcun genere”, tanto che la dichiarazione non aveva alcuno spazio per l’indicazione degli oneri di sicurezza, sicchè il RTI ricorrente presentava l’offerta economica senza la specificazione degli oneri di sicurezza aziendali;

2. inoltre, l’affidamento di servizi di copertura assicurativa rientra tra i servizi di natua intellettuale indi pertanto non essendo applicabile l’art. 95, comma 10, del Codice, gli oneri di sicurezza non andavano indicati.

Il TAR respinge il ricorso e, richiamando un suo precedente (TAR Lazio, II quater, 3 dicembre 2018, n. 11717) afferma che:

– “deve ritenersi che la natura “intellettuale” della prestazione non si esaurisce nel suo carattere “immateriale”, occorrendo anche che essa sia prevalentemente caratterizzata dal profilo professionale e, dunque, personale, della prestazione resa;

– non costituisce elemento dirimente il “luogo” in cui le prestazioni debbono essere svolte;

– il contratto di assicurazione, a differenza del servizio di brokeraggio, non concerne né un’attività di consulenza, né, più in generale, un’attività da svolgersi nei locali dell’impresa prestatrice del servizio, ma implica una serie di attività materiali e giuridiche standardizzate inserite in una complessa organizzazione aziendale, in cui difetta un apporto personale e professionale del singolo operatore;

– i servizi assicurativi, oggetto del contratto messo a gara, non rientrano nella categoria dei “servizi di natura intellettuali” per i quali la legge prevede, in via eccezionale, l’esenzione dall’obbligo di specifica indicazione degli oneri di sicurezza aziendali in sede di offerta.

(TAR Lazio Roma, Sez. III quater, 24/9/2019, n. 11287)