Cauzione provvisoria invalida: si al soccorso istruttorio.

La seconda classificata in una gara di appalto per l’affidamento di lavori impugna l’aggiudicazione disposta in favore di un RTI per avere quest’ultimo presentato garanzia dimidiata – nonostante l’assenza, in capo alla aggiudicataria della certificazione di qualità relativa ai lavori che essa avrebbe dovuto compiere – e pertanto l’offerta andava esclusa dalla gara, non essendo ammissibile il soccorso istruttorio.

Il Collegio non condivide e afferma che, sebbe l’aggiudicataria sia in possesso di certificazione di qualità relativa a costruzione/ ristrutturazione/restauro di edifici, e dunque, ad un aspetto diverso dai lavori (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) che essa avrebbe dovuto compiere nell’appalto in esame, per condivisa giurisprudenza, “la mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione provvisoria invalida non costituisce causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione ma irregolarità sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467; sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4528; si veda poi, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 23.3.2018, n. 1846, che ribadisce la sanabilità, a mezzo del soccorso istruttorio, della cauzione provvisoria mancante, incompleta o invalida, distinguendo solo la ben diversa ipotesi di cauzione provvisoria falsa)” (Tar Toscana, II, 13.3.2019, n. 357).

Pertanto, la presentazione di garanzia dimidiata non implica esclusione dell’offerente dalla gara, imponendo invece all’Amministrazione unicamente l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio.

(TAR Puglia Lecce, Sez. II. 16/10/2019, n. 1598)