Perdita dei requisiti ed estromissione della cooperativa consorziata esecutrice

Nei consorzi di cooperative di produzione e lavoro, la perdita dei requisiti di ordine generale da parte della consorziata esecutrice comporta semplicemente l’onere di estrometterla o sostituirla con altra consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del consorzio concorrente. Lo ha sostenuto da ultimo il Consiglio di Stato con riferimento a un consorzio di società cooperative costituito ai sensi della l. n. 422/1909.

Annullando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima l’esclusione di un consorzio la cui esecutrice designata era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il Consiglio di Stato ha sottolineato che i consorzi in questione sono soggetti giuridici distinti dalle cooperative consorziate, infatti partecipano alla procedura di gara utilizzando requisiti loro propri, e, nell’ambito di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono articolazioni organiche del soggetto collettivo. Infatti, il rapporto organico che lega le cooperative consorziate è tale che l’attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio, che è l’unico soggetto ad assumere la veste di concorrente. La consorziata indicata quale esecutrice, dunque, potrebbe sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto tra consorzio e Stazione appaltante.

Secondo la sentenza in commento, dunque, la circostanza che anche la consorziata debba dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale non sarebbe idonea a giustificare una diversa conclusione, atteso che tale possesso sarebbe richiesto al solo fine di evitare che soggetti non titolati eseguano la prestazione.

Consiglio di Stato, Sez. V, 23.11.2018, n. 6632