Modifica degli oneri di sicurezza e monte ore “teoriche di di lavoro”

La Fondazione Piccolo Teatro di Milano indiceva una gara d’appalto con procedura aperta per affidare il servizio di pulizia e di fornitura di materiale igienico-sanitario a ridotto impatto ambientale, indicando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’impresa classificatasi seconda in graduatoria adiva il TAR lamentando che:
1) l’aggiudicataria ha illegittimamente ridotto l’importo degli oneri di sicurezza aziendali ex art. 95, comma 10, Codice, allorché mentre nell’offerta economica indicava costi per la sicurezza pari a € 3.300,00 annui, in sede di giustificazione indicava il diverso importo di € 2.250,00;
2) sono stati violati il disciplinare di gara e l’art. 10 del capitolato poiché l’aggiudicataria, in sede di giustificazioni, indicava un monte ore annuo inferiore a quello minimo risultante dal capitolato e comunque corrispondente ad ore teoriche e non effettive di lavoro.

Il Collegio accoglie entrambe le doglianze, evidenziando che:
– l’indicazione degli oneri di sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, costituisce elemento indefettibile dell’offerta, la cui omissione ne determina l’incompletezza non sanabile attraverso il soccorso istruttorio, posto ancora che la disposizione configura un ineludibile obbligo legale;
– il capitolato speciale d’appalto prevede, all’art. 10, un monte ore annuo di 26.400 ore per le attività di pulizia; dalle prime giustificazioni emerge che in tale monte ore sono ricomprese quelle del coordinatore di servizio – 1.880 ore – che non svolge le succitate attività di pulizia, il che implica che le ore effettivamente offerte per tali servizi saranno pari a 24.520 ore (26.400-1.880);
– in una ulteriore giustificazione viene indicato un monte ore annuo di 29.860,44 ore “teoricamente lavorate”, monte ore che non corrisponde alle ore effettivamente lavorate ma ad un monte ore teorico, comprensivo cioè delle assenze del personale.

Conclude, pertanto, il Collegio affermando che:
“la drastica riduzione dell’importo degli oneri di sicurezza aziendali, così come effettuata in sede di giustificazioni non appare ammissibile”, per cui “la facoltatività della verifica non esclude infatti che l’amministrazione debba in ogni modo procedere nello scrupoloso rispetto delle regole di buona amministrazione, censurando così gli evidenti errori contenuti nell’offerta dei partecipanti o nelle loro giustificazioni”;
“il riferimento al monte ore non può che riferirsi alle ore effettive di lavoro e non a quelle teoriche comprensive delle assenze dei lavoratori per i motivi più svariati”, ragion per cui “deve essere evidenziata l’erroneità della valutazione di congruità della stazione appaltante, che non si è accorta della discrasia nell’indicazione del monte ore contenuta nei vari documenti dell’aggiudicataria”.

(TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 12/10/2018, n. 2281)