La verifica dell’anomalia nella finanza di progetto

L’oggetto e i limiti della verifica dell’anomalia delle offerte nei contratti di concessione devono orientarsi sulla circostanza che questi sono fondati sull’assunzione di un rischio di gestione da parte dell’affidatario.

Lo ha ricordato il TAR di Torino in una recente sentenza relativa a una gara per l’affidamento, mediante finanza di progetto, dell’attività di riqualificazione e gestione di impianti di riscaldamento centralizzati. L’oggetto dell’affidamento era in una prima fase la realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti e, successivamente, la gestione decennale con erogazione del servizio calore, con l’obiettivo del conseguimento di risparmi energetici, riduzione delle emissioni e messa a norma degli impianti. La stazione appaltante si sarebbe fatta carico di una quota quale canone dei lavori, cui si sarebbero aggiunti, quali ricavi per l’aggiudicatario, i corrispettivi degli utenti per la fornitura del calore ed altre voci quali gli incentivi del conto termico.

A fronte del ricorso della seconda classificata, che riteneva l’offerta dell’aggiudicataria anormalmente bassa e non attendibile, il TAR ha sottolineato che – fermo restando che la verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica e che può ritenersi esaustiva la motivazione per relationem alle giustificazioni fornite dall’impresa in caso di giudizio positivo –  trattandosi di una finanza di progetto, non potevano essere accolte doglianze concepite come se si fosse in presenza di un appalto di lavori ed ogni componente di offerta dovesse essere effettivamente remunerata per il corrispondente importo. La finanza di progetto, infatti, ha uno schema particolare, in cui il concessionario privato sostiene un costo per l’investimento che recupera, insieme ai costi operativi, alle spese generali ed agli oneri finanziari, mediante i proventi dell’attività di gestione del servizio, oltre che dalla quota di canone imputabile ai lavori. Il margine di rischio caratteristico della tipologia di affidamento in questione, insomma, deve essere tenuto a mente anche nella valutazione della congruità dell’offerta.

TAR Piemonte, Sez. II, 7/05/2018, n. 527